Condono edilizio, niente silenzio assenso se la documentazione è incompleta

La sentenza del Tar Campania: anche se i presupposti per la sanatoria sono legittimi, l’Amministrazione non può autorizzare il condono senza avere tutti i documenti richiesti

di Redazione tecnica - 13/10/2022

Il responsabile di un abuso edilizio non può pretendere la formazione del silenzio assenso su una pratica di condono, se la documentazione richiesta dall’Amminsistrazione è incompleta.

Formazione silenzio assenso su pratica condono edilizio: la sentenza del TAR

Per questo motivo il TAR Campania, sez. distaccata di Salerno, con la sentenza n. 2461/2022, ha confermato il mancato perfezionamento del silenzio assenso su una pratica di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 (cd. Primo Condono Edilizio). Per altro, secondo l’amministrazione, i manufatti in questione non avrebbero potuto essere legittimati come cespiti immobiliari autonomi, considerata la loro natura pertinenziale, di servizio rispetto al fabbricato principale.

Nel valutare il caso, il TAR ha evidenziato che non erano stati assolti gli oneri di integrazione documentale richiesti dall’amministrazione comunale, tra cui le e riproduzioni fotografiche delle opere in questione e il certificato di idoneità statica: questo ha impedito il perfezionamento del silenzio assenso ex art. 35, commi 12 s. (ora 18 s.), della legge n. 47/1985.

Spiega il giudice amministrativo che la domanda di condono ai sensi della legge n. 47/1985 si intende accolta in presenza delle seguenti condizioni:

  • ultimazione delle opere abusive entro il 1° ottobre 1983;
  • decorso del termine perentorio prefissato per una pronuncia espressa dell’amministrazione comunale;
  • pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori dovuti;
  • produzione della documentazione e delle denunce richieste.

La documentazione come prova della legittimità del condono

In omaggio al principio ‘fraus omnia corrumpit’, si esclude la formazione del silenzio assenso nelle ipotesi di domanda dolosamente infedele per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze in essa riscontrate: il titolo abilitativo tacito può formarsi soltanto ove la domanda di sanatoria sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento, compresa la non avvenuta trasformazione dell'opera abusiva e la completezza della documentazione richiesta a suo corredo.

Ai fini della formazione del silenzio-assenso su un'istanza di condono edilizio, costituiscono condizioni necessarie non soltanto quindi il pagamento degli oneri di concessione dovuti, nonché i nulla-osta da parte delle autorità tutorie degli eventuali vincoli incidenti sulla zona oggetto dell’intervento abusivo, ma anche il deposito di tutta la documentazione prevista dalla normativa condonistica, tra cui quella volta ad identificare esattamente le opere da sanare, in quanto funzionale all’accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la sanatoria.

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