Condono edilizio: ok alla demolizione di opere realizzate successivamente

A fronte di opere abusive non ancora condonate, il responsabile degli abusi edilizi non può eseguire ulteriori lavori, anch’essi privi di titolo abilitativo

di Redazione tecnica - 17/08/2023

La realizzazione di opere abusive in pendenza di un’istanza di condono non è ammissibile e rende legittimo l’ordine di demolizione emesso dall’Amministrazione.

Opere abusive realizzate in pendenza di condono: il no del TAR

Sulla base di questi presupposti, è stato respinto il ricorso dei proprietari di un immobile ai quali è stato notificato un ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) relativo ad alcuni manufatti realizzati in ampliamento, prosecuzione e sistemazione di altre opere, precedentemente eseguite, per le quali è stata presentata una domanda di istanza di condono edilizio.

Un’ordinanza impugnata dal ricorrente, che ne ha sostenuto l’illegittimità in quanto sarebbe stata adottata dall'Amministrazione nonostante fosse stata presentata precedentemente un'istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n. 47/1985 (c.d. "Primo Condono Edilizio"), motivo per cui l’amministrazione si sarebbe dovuta pronunciare prima di esercitare il potere repressivo e sanzionatorio disciplinato dall’art. 31 d.P.R. 380/2001.

Di diverso avviso il TAR Campania che, con la sentenza n. 3226/2023, ha confermato la legittimità dell’ordine di demolizione, in quanto si trattava di opere ulteriormente realizzate rispetto a quelle già oggetto di istanza di condono, ripetendone il carattere di abusività, pur in pendenza di domanda di sanatoria dell’opera principale.

Come specifica il giudice amministrativo, a fronte di opere abusive non ancora condonate, il responsabile degli abusi edilizi, in base al principio di legalità, avrebbe dovuto attendere l’esito del procedimento di condono, non potendo eseguire ulteriori opere, anch’esse prive di titolo, in relazione alla medesima porzione immobiliare.

Non è nemmeno applicabile l’indirizzo giurisprudenziale per il quale, in pendenza della definizione delle domande di condono, non può essere adottato alcun provvedimento di demolizion. Spiega il TAR che il Comune non ha ordinato la demolizione delle opere oggetto della domanda di condono, ma di quelle ulteriori, successivamente eseguite dalla ricorrente.

Interventi su prospetto e aumenti volumetrici: ci vuole il permesso di costruire

Non solo: secondo la ricorrente, si trattava di interventi interni, accessori e/o pertinenziali eseguibili senza preventivo permesso di costruire per cui sarebbe stata sufficiente la sanzione ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001, che riguarda gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, o tutt’al più la sanzione prevista dall’art. 33 del d.P.R. 380/2001 che disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire.

Anche in questo caso, il TAR ha smentito queste ipotesi: le opere realizzate non erano riconducibili:

  • nè alla categoria della manutenzione ordinaria, atteso che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), D.P.R. 380/2001, gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le sole opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (neppure ammissibile su opera abusiva)
  • nè a quella della manutenzione straordinaria (3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 che comprende “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici".

In questo caso le opere avevano anche determinato un’alterazione dei prospetti in più punti, con realizzazione di vari ulteriori manufatti, portando senza dubbio all’ipotesi di una nuova costruzione anche per variazione del prospetto.

Il manufatto, conclude il TAR, ha subito delle trasformazioni sostanziali sia dal punto di vista plano volumetrico che dal punto di vista prospettico, per le quali è richiesto il permesso di costruire; pertanto, trova piena applicazione il procedimento sanzionatorio di cui all’art. 31 D.P.R. 380/2001.

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