Condono edilizio: ordine di demolizione illegittimo in pendenza di sanatoria

Consiglio di Stato: in pendenza del termine per la presentazione delle domande di condono, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi

di Redazione tecnica - 17/07/2023

Nonostante un abuso edilizio possa sulla carta legittimare un ordine di demolizione, quest'ultimo non può essere emesso dall’amministrazione in pendenza del termine per la presentazione di una domanda di condono. Questo perché in una situazione del genere, tutti i procedimenti sanzionatori sono sospesi.

Ordine di demolizione: illegittimo in presenza di domanda di sanatoria

Si tratta di un principio fondamentale in tema di abusi edilizi, che il Consiglio di Stato ha richiamato con la sentenza n. 6835/2023, in accoglimento dell’appello contro un ordine di demolizione del quarto piano di un immobile sul quale erano state presentate due istanze di sanatoria relative ai diversi interventi eseguiti. Nonostante la presenza delle domande, il Comune non solo ha emesso ugualmente i provvedimenti, ma non si è neanche pronunciato sulle istanze, con una condotta omissiva che avrebbe reso ogni successivo provvedimento nullo e illegittimo.

Condono edilizio: la domanda sospende l'efficacia dell'ordine di demolizione 

Come spiega Palazzo Spada, in materia di condono edilizio, l'art. 44, ultimo comma, della l. 28 febbraio 1985 n. 47 dispone che, in pendenza del termine per la presentazione delle domande di condono, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi; l'art. 38 l. 28 febbraio 1985 n. 47 prevede che la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative.

Queste disposizioni sono applicabili anche alle domande di condono presentate ai sensi dell’art 32 d.l. 26/2003 (c.d. “Terzo Condono Edilizio”).

Ne consegue che nella pendenza della definizione di tali domande non può essere adottato alcun provvedimento di demolizione, diversamente da quanto fatto dal Comune, che per altro, sottolinea il Consiglio, ha tenuto un comportamento omissivo rispetto all’obbligo di pronunciarsi sull’accoglibilità o meno della domanda di sanatoria.

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