Condono edilizio e ordine di demolizione: occhio agli errori della P.A.

È illegittimo l’ordine di demolizione qualora il privato indichi elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento

di Redazione tecnica - 23/11/2023

Nel variegato mondo degli abusi edilizi, può anche succedere che un’Amministrazione si trovi a negare il condono perché ritienga che la struttura oggetto di istanza sia un’opera temporanea, di cui sono scaduti i termini di permanenza e non perché si tratti di un manufatto differente sul quale il privato ha presentato la domanda.

Condono edilizio: quando l'ordine di demolizione è illegittimo

Lo dimostra la particolare vicenda affrontata dal Consiglio di Stato con la sentenza del 20 novembre 2023, n. 9921, con la quale ha accolto il ricorso contro il rigetto dell’istanza di condono e il successivo ordine di demolizione, riguardante una struttura annessa a un ristorante.

Il Comune, trovando anche conforto nella sentenza del TAR, aveva ritenuto inammissibile il condono ritenendo che le opere fossero regolarmente esistenti al 31 marzo 2003, ma che andavano demolite perché si trattava di una struttura provvisoria  conservata oltre la data entro cui può operare la legge n. 326/2003.

Sostanzialmente, l'amministrazione ha giustificato la conferma dell’ordine di demolizione sulla base del rilievo che non avrebbe rilevato sostanziali difformità tra l’opera oggetto di DIA e quella oggetto di condono ed in ogni caso sostenendo che, a prescindere dall’esistenza o meno di difformità, l’abusività consisterebbe nella persistenza della struttura provvisoria oltre la scadenza dei termini concessi (i.e. 5/12/2004), il che varrebbe ad escludere che ricada nella sfera di applicazione temporale della legge sul condono del 2003.

La sentenza del Consiglio di Stato

Di diverso avviso Palazzo Spada: la domanda di condono non era finalizzata a rendere definitivo un manufatto precario, ma una nuova costruzione che aveva sostituito quella temporanea. Il manufatto originario era un’opera provvisoria ed amovibile, mentre quello di cui alla domanda di condono, possiede caratteristiche morfologiche e strutturali del tutto diverse.

Le opere autorizzate sino al 2004 non paiono coincidere con quelle oggetto della domanda di sanatoria. In definitiva, la controvertibilità in fatto della vicenda dedotta in giudizio avrebbe dovuto indurre il Comune a promuovere il contraddittorio prima di denegare il condono.

Il mancato contraddittorio rende illegittimo l'ordine di demolizione

Sul punto, va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la violazione del contraddittorio procedimentale è idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento anche nei procedimenti vincolati, quale quello di sanatoria, quando il contraddittorio procedimentale con il privato interessato avrebbe potuto fornire all'amministrazione elementi utili ai fini della decisione, quali, ad esempio, la ricostruzione dei fatti o all'esatta interpretazione delle norme da applicare.

Di conseguenza, la violazione dell'art. 10 bis l.241/1990 comporta l'illegittimità del provvedimento impugnato, laddove il privato, oltre a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, indichi  gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.

Da qui l’invalidità del diniego di condono che ha annullato anche l’ordine di demolizione, trattandosi di un provvedimento emesso su una struttura non solo non più esistente ma nemmeno oggetto dell'istanza.

 

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