Condono edilizio pendente: si possono fare nuovi lavori?

Il Consiglio di Stato entra nel merito della tipologia di interventi realizzabili in caso di istanza di condono in pendenza

di Redazione tecnica - 02/11/2021

L'attesa del condono edilizio è essa stessa condono edilizio? O meglio, giusto per restare seri, è possibile effettuare modifiche in un immobile su cui pende un’istanza di condono? Dipende dalla tipologia di intervento e dall'abuso edilizio, come spiega il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6429/2021, relativa alla richiesta presentata contro un’Amministrazione Comunale, a seguito della sentenza n. 2907 del TAR Campania Sesta Sezione inerente il diniego di condono edilizio, il diniego di istanza di permesso di costruire in sanatoria e i relativi ordini di demolizione.

Condono edilizio non perfezionato: si possono eseguire altri lavori? La sentenza del Consiglio di Stato

Nel caso in esame erano stati realizzati una serie di interventi abusivi in una zona successivamente sottoposta a vincolo paesaggistico; inoltre anche a seguito di presentazione di istanza di condono erano stati realizzati ulteriori opere.

Quali interventi sono ammessi in attesa del condono

Palazzo Spada ha confermato quanto stabilito dai giudici di prime cure, precisando che in pendenza di procedimento di condono di un manufatto, gli unici interventi edilizi consentiti su di esso sono quelli diretti a garantirne la conservazione: essi non possono spingersi all'esecuzione di opere destinate a mutarne la struttura, i volumi, i prospetti, salvo che siano indispensabili - previa, in tal caso, necessaria preventiva interlocuzione con l'Amministrazione -  al fine di consentire di stabilire quali siano i caratteri e le esatte dimensioni del manufatto abusivo per verificarne la condonabilità.

Infatti, la normativa sul condono postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, la realizzazione di opere aggiuntive né finanche l'impiego di materiali di costruzione diversi da quelli originari, comportanti di fatto la qualificazione dell'intervento come sostituzione edilizia, venendo meno la continuità tra vecchia e nuova costruzione e l'attuale riconoscibilità del manufatto originario oggetto dell'istanza di condono.

Permesso di costruire in sanatoria: sospensione efficacia ordine di demolizione

In riferimento al permesso di costruire in sanatoria, i giudici hanno ribadito che la presentazione di una istanza di sanatoria non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma comporta soltanto un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva, che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria.

Istanza di condono in area vincolata

Inoltre negli interventi contestati erano stati realizzati in zona vincolata paesaggisticamente: le opere in aree assoggettate a vincolo paesaggistico, comportanti la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria, non possono essere condonate.

Non vale invocare epoche di realizzazione anteriori alla pianificazione e ai vincoli: l'esistenza del vincolo va valutata al momento dell'esame della domanda di condono, con il risultato che, se non sussistono le condizioni di rispetto della normativa vincolistica in quel momento, il titolo in sanatoria non può essere assentito, anche se l'edificazione rispettava tale normativa al momento della sua realizzazione senza autorizzazione.

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