Condono edilizio: quando il tribunale annulla la sanatoria

Permane in capo al giudice l'obbligo dell'accertamento di conformità del titolo edilizio alla legge

di Redazione tecnica - 22/04/2022

Ottenere la sanatoria su un immobile oggetto di un ordine di demolizione non significa avere risolto il problema, se il giudice dell’esecuzione riscontra la non conformità del titolo edilizio. A confermarlo è la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con la sentenza n. 14954/2022, sul ricorso presentato dal proprietario di un manufatto abusivo sul quale era stata rilasciata una concessione in sanatoria.

Sanatoria annullata dal Tribunale: la sentenza della Corte di Cassazione

A seguito della presentazione dell'istanza di sanatoria, il giudice aveva sospeso l'esecuzione dell'ordine di demolizione, per revocarlo del tutto dopo che era stato prodotto il titolo abilitativo in sanatoria, previo rilascio della autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza. La Corte di Cassazione però ha annullato l'ordinanza di revoca, chiedendo un rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame. Il motivo? Non esistevano i presupposti per la conformità della sanatoria ai requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.

In particolare, il ricorrente aveva fatto presente che le opere, ai sensi della legge n. 724/1994 (cd. "Secondo Condono Edilizio"), erano state completate al 31 dicembre 1993 e che quindi il condono era stato concesso legittimamente. Di diverso avviso gli ermellini: il rilascio del titolo abilitativo conseguente alla procedura di condono edilizio non determina l'automatica sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, in quanto permane in capo al giudice l'obbligo di accertare la legittimità del titolo edilizio sotto il profilo della sua conformità alla legge.

L'accertamento di conformità

Nel caso in esame, il titolo in sanatoria rilasciato non era conforme perché i lavori non erano stati ultimati sulla base di quanto revisto dalla legge sul condono edilizio. Come spiega la Corte, ai sensi dell'art. 31 comma 2 della legge n. 47/85, richiamato dall'art. 39 della legge n. 724/1994, si intendono ultimati alla data indicata gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura: per edificio al rustico si intende un'opera mancante solo delle finiture (ovvero infissi, pavimentazioni, tramezzature interne), ma necessariamente comprensiva delle tamponature esterne che realizzano in concreto i volumi rendendoli individuabili e calcolabili.

Il giudice ha tratto le informazioni relative allo stato dell'immobile dal raffronto della descrizione riportata nei provvedimenti di sequestro e dissequestro intervenuti. La struttura non poteva essere considerata completata perché non erano presenti né le tamponature esterne, né una copertura definitiva. Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente ritenuto che il titolo in sanatoria fosse illegittimo, perché rilasciato in difetto di uno dei presupposti previsti dalla legge, ovvero quello della ultimazione delle opere al rustico alla data del 31/12/1993, e ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione. In sostanza, il provvedimento di sanatoria non era conforme alla normativa, perché le opere condonate non potevano dirsi ultimate alla data del 31.12.1993, così come richiesto dalla legge n.724/1994.

Il ricorso è stato quindi respinto: il proprietario ha sostenuto una nozione di "ultimazione al rustico" difforme da quella elaborata dalla consolidata giurisprudenza della Corte, limitandosi a ribadire di avere ottenuto la sanatoria, senza considerare che il giudice conserva intatto il potere di verificare la conformità del titolo alla legge.

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