Conflitto tra Piano regolatore comunale e Piano Paesistico Regionale: quale prevale?

La Corte di Cassazione spiega il criterio di prevalenza di una norma su un’altra, prendendo in considerazione quella più favorevole alla tutela dell'ambiente e del paesaggio

di Redazione tecnica - 19/09/2022

Nel caso in cui ci sia contrasto tra le disposizioni di un Piano Paesistico Regionale e quelle del Piano Regolatore Comunale, quali prevalgono sulle altre? Per la Corte di Cassazione non ci sono dubbi: quelle più “restrittive” o meglio, quelle più favorevoli alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Prevalenza norme urbanistiche: la sentenza della Corte di Cassazione

Sulla base di questo principio, gli ermellini, con la sentenza n. 33107/2022, hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro l’ordinanza di sequestro di immobili emessa dal Tribunale per il reato di cui all'art. 44, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Secondo il ricorrente l’ordinanza sarebbe stata immotivata, perché le disposizioni del Piano del Parco Nazionale, classificavano le aree su cui erano stati commessi gli abusi come zona residenziale, e tali disposizioni dovevano essere considerate prevalenti sulla qualificazione attribuita dal PRG alla medesima zona come agricola. Di conseguenza, anche il reato di lottizzazione abusiva sarebbe stato inesistente poiché, alla luce della prevalenza delle disposizioni di rango superiore, gli interventi realizzati ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b) e 5 della l.r. Campania n. 19 del 2009, sarebbero statilegittimi perché assentiti con permesso di costruire e conformi alle prescrizioni del Piano paesistico dell'Ente Parco.

La prevalenza degli interessi tutelati

Secondo la Corte di Cassazione invece, il sequesto per lottizzazione abusiva è legittimo e ha richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa dominante, ribadita recentemente dalla sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 18 maggio 2021, n. 3864. Il Consiglio di Stato ha rammentato che "se ai sensi dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, gli stessi possono pur sempre disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole. “Se è vero che le previsioni dei piani paesaggistici sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici (così come esplicitamente dispone l'art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004), non vi è, come detto, alcuna preclusione a che gli strumenti urbanistici dettino, nell'ambito di propria competenza, disposizioni aggiuntive anche più restrittive dello strumento sovraordinato".

Di conseguenza, se lo strumento urbanistico generale contrasta con i limiti posti dal piano territoriale paesaggistico, prevale quest’ultimo, essendo "prevalenti" non tanto le sue prescrizioni quanto gli interessi di tutela dallo stesso garantiti; qualora, invece, gli strumenti urbanistici comunali disciplinino le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole rispetto ai piani territoriali paesaggistici, essi sono da considerarsi prevalenti su questi ultimi.

Nel caso in esame quindi il Tribunale ha correttamente reputato lo strumento di pianificazione urbanistica prevalente sul piano paesaggistico dato che il primo, in maniera più restrittiva del secondo, aveva classificato l'area oggetto di edificazione come agricola.

Alla luce di questa interpretazione, anche il reato di lottizzazione abusiva è sussistente, motivo per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la confisca dell’area.

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