Conformità urbanistica: niente CILA con il solo certificato di abitabilità

Ai fini della conformità urbanistica ed edilizia, è necessario prendere in considerazione la verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e il progetto presente presso gli archivi comunali

di Redazione tecnica - 01/12/2023

A garantire lo stato legittimo di un immobile e quindi la possibilità di procedere alla ristrutturazione di un appartamento dopo aver presentato la CILA non può essere semplicemente il certificato di abitabilità o le eventuali risultanze catastali.

Conformità urbanistica ed edilizia: l'abitabilità non basta

Lo chiarisce ancora una volta il TAR Lazio con la sentenza del 20 novembre 2023, n. 17270, con la quale ha respinto il ricorso contro il divieto imposto da un Comune di iniziare i lavori di ristrutturazione in un appartamento in quanto il progetto presentato con la CILA non corrispondeva allo stato di fatto dell'immobile, con la presenza di un vano in più rispetto a quanto autorizzato.

Secondo la ricorrente, la CILA non poteva essere respinta in quanto avrebbe comprato l’appartamento in questo stato e su di esso il Comune aveva rilasciato una licenza di abitabilità; inoltre su questo vano sarebbe stata pendente un’istanza di condono, motivo per cui l’Amministrazione sarebbe stata a conoscenza dell’abuso.

La sentenza del TAR

Sulla questione il TAR ha specificato che, ai fini della conformità urbanistica ed edilizia di un immobile, le risultanze catastali ed il certificato di abitabilità sono privi di rilievo, mentre è necessario prendere in considerazione la verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto ed il progetto presente presso gli archivi comunali. Si tratta di un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, come testimoniano di recenti sentenze:

  • l’accatastamento rappresenta una classificazione di ordine tributario, che fa stato a quegli specifici fini, senza assurgere a strumento idoneo (al di là di un mero valore indiziario) per evidenziare la reale destinazione d’uso di singole porzioni immobiliari e della relativa regolarità urbanistico edilizia”;
  • il rilascio del certificato di abitabilità previsto dall'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, presuppone l'accertamento dell'inesistenza di cause di insalubrità dell'edificio senza alcun collegamento col conseguimento di fini di carattere edilizio-urbanistico; pertanto, il rilascio di tale certificato non incide sul potere di reprimere gli abusi edilizi eventualmente commessi nella realizzazione del fabbricato dichiarato abitabile.

Abusi edilizi: il cambio di proprietà non estingue l'illecito

Infine, per quanto concerne l’estraneità della ricorrente dall’abuso commesso, anch’essa non incide sulla legittimità del divieto di apportare modifiche allo stato dell’immobile impartito con il provvedimento dell’Amministrazione.

Com’è noto, conclude il TAR, in materia di abusi edilizi, i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale e costituiscono illeciti permanenti, non essendo previsto l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione, con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res, come la sua materiale disponibilità, tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato.

 

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