La congruità in edilizia: il durc per i lavori pubblici e quelli privati

Analisi e approfondimento dell’attestazione di congruità in edilizia a seguito del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021

di Giada Mazzanti - 27/12/2021

Sono passati quindici anni dalla legge n. 296 del 2006 e finalmente, con il D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, è arrivato il decreto sugli indici di congruità in edilizia, per contrastare il lavoro nero e la concorrenza sleale tra le imprese. I pilastri di una corretta concorrenza sul mercato per tutti gli appalti di lavori pubblici e privati sono la corretta applicazione del giusto contratto collettivo, giuridicamente rilevante, nonché il rispetto degli obblighi da questo scaturenti.

Perché non vi può essere impresa di qualità senza qualità del lavoro.

Quando parliamo di congruità e di monitoraggio appalti dobbiamo guardare ai fatti e ai dati. In tale ambito le Parti Sociali sono protagoniste nella individuazione delle soluzioni ed il Legislatore deve sostenerle. Il D.M. 143 del 25 giugno 2021 rappresenta l'espressione massima del dialogo sociale per l'edilizia, tenuto conto del pieno recepimento dell’Accordo delle Parti Sociali Nazionali del 10 settembre 2020 (punto 3).

Il settore dell'edilizia, ancora una volta, fa da apripista, perché la normativa della congruità non è materia esclusiva per l'edilizia (articolo 105, comma 16 del D.Lgs. 50/2016).

Per il Sistema Bilaterale questo è un altro traguardo importante. A più voci è unanime la consapevolezza che la Bilateralità, con i suoi valori, sia uno strumento da preservare, valorizzare e portare nel futuro.

Obiettivi condivisi dalla rete delle Casse presenti in Italia, con procedure nazionali declinate e applicate nei vari territori, tenendo conto delle molteplici specificità.

E' il capitale intellettuale, sono le risorse conoscitive la vera arma competitiva per l’innovazione e per la sintesi economia–socialità, pertanto risulta oltremodo indispensabile per tutti gli addetti ai lavori essere informati, partecipare e mettere in pratica in modo continuo e sistematico.

Sia dal punto di vista normativo che ancor prima concettuale, il processo di regolarità contributiva ingloba e si arricchisce con la Congruità. Chi ha partecipato alla gestione DURC sin dal tempo della sperimentazione, ha ben chiaro che questo sia in un certo senso un ritorno al passato (rispetto alla normativa DURC on line) proiettato nel futuro. L’obiettivo è quello di arrivare ad una verifica sburocratizzata e sostanziale, sia nazionale (mediante il DURC) che legata all'opera (con la Congruità). La congruità rappresenta uno strumento che integra e sviluppa l’ordinario processo DURC, recuperando il concetto di istruttoria relativa all’opera, estendendolo dalle fasi finali di lavoro pubblico anche ai lavori privati di valore complessivo superiore a 70.000 euro. Nei lavori privati la congruità colma la carenza normativa nazionale relativa al DURC di fine lavoro. La congruità ha riflessi diretti sul DURC on line dell’impresa affidataria e potenzialmente fortifica le azioni a tutela delle imprese virtuose: emersione e recupero del credito, lotta al lavoro sommerso e irregolare, lotta al dumping contrattuale, corretta applicazione del giusto contratto.

Si tratta di una sistematica impostazione metodologica di monitoraggio, che  richiede sforzi iniziali a vari livelli, ma proietta nel futuro con una nuova cultura gestionale per la qualificazione degli operatori economici e del cantiere, con l'ausilio di strumenti digitali, come il cantiere virtuale. 

Lotta agli infortuni sul lavoro

I dati delle denunce all’Inail fotografano un balzo dei casi di incidenti nel settore delle costruzioni: nei primi nove mesi 2021 sono state 21.346 contro le 17.891 dello stesso periodo dell’anno precedente; le morti sul lavoro 87 contro 73.

Sono passati pochi giorni, quando a Torino il crollo di una gru di cantiere ha causato almeno tre morti. Ci saranno responsabilità da accertare, errori, imprudenze. Sui territori una cosa però è certa: da mesi in tutta Italia il settore dell'edilizia è sotto pressione con ritmi folli, condizioni mutevoli in orizzonti temporali strettissimi. La fretta riduce la qualità, aumenta i costi, espone a maggiori rischi. I bonus sui lavori edilizi, la riqualificazione energetica e sismica sono enormi sfide che occorre affrontare con impegno e con programmazione a lungo termine.

Tempi, costi, ricavi e margini non possono mai valere più della vita delle persone.

Occorre investire in sicurezza, nella qualità delle imprese e del cantiere (i processi, la gestione delle maestranze, la formazione, la verifica di idoneità a svolgere determinati lavori). Incompetenza, mancanza di manodopera qualificata, incuria, profitto. E' essenziale agire sulla cultura, sulla formazione/informazione, ma anche sulla tracciabilità dei dati, con certificazioni sempre più rispondenti alla realtà delle strutture, delle dinamiche aziendali, delle opere e del cantiere, per poter identificare le aziende dalle non aziende (le così dette “scatole vuote”).

La difesa del Contratto dell'edilizia

Di pari passo alla congruità, le Parti Sociali Nazionali, nell’Accordo del 10 settembre 2020, hanno inserito in premessa la necessaria difesa del Contratto dell'edilizia, con la corretta applicazione, per tutti i lavori edili, della contrattazione collettiva dell’edilizia. Traccia la strada la Sentenza della Corte di Cassazione n. 9803/2020 (Comunicazione CNCE n. 724 del 4 giugno 2020 - obbligo di iscrizione alla Cassa Edile in base all’attività effettivamente svolta).

La Sentenza in questione pone l’obbligatorietà di iscrizione alla Cassa Edile anche per l'impresa che, pur essendo classificata ai fini ISTAT come non edile, svolge di fatto attività di natura edile o, comunque, ad essa ausiliaria, nell'ambito di un contratto di appalto pubblico.

La Bilateralità ha un riconoscimento giuridico e sociale in relazione alla regolarità, alla legalità, all'applicazione del giusto contratto. Nel cantiere edile, ai sensi dell'allegato X del D.lgs. 81/2008, occorre l'applicazione del contratto edile, altrimenti è necessario procedere con l'onere della prova. 

E' un preciso obbligo per le Casse edili attivarsi per recuperare il dovuto, tenuto conto che i crediti rappresentano per la maggior parte salario differito dei lavoratori e per non creare elementi di concorrenza sleale tra le imprese. Questo anche durante la vigenza di un DURC on line regolare.

Il Portale CNCE_EdilConnect

Il Sistema nazionale edile ha messo a disposizione per tutto il processo relativo alla Congruità il Portale CNCE_EdilConnect, che fà tesoro dell’esperienza di monitoraggio appalti già maturata da oltre dieci anni in Lombardia ed è fruibile da imprese e consulenti anche su smartphone. 

Il sistema CNCE_EdilConnect, tramite il Codice Univoco di Congruità (CUC) associato al cantiere, permette di risalire al costo della manodopera di tutte le imprese, a prescindere dalla Cassa Edile/EdilCassa in cui vengono effettuati i versamenti. Le imprese hanno a loro disposizione lo strumento del simulatore e del contatore di congruità.

Il simulatore consente all’impresa affidataria di stimare il valore dell’importo di manodopera richiesto per soddisfare la verifica di congruità per un cantiere. La stima è relativa ad ogni specifico importo minimo complessivo di manodopera atteso e di numero di ore e di giorni/risorsa necessari per raggiungerlo.

Il contatore consente all’impresa appaltatrice di verificare nel tempo l’avanzamento della manodopera denunciata e confrontarla con quella teoricamente prevista, ipotizzando che la manodopera sia distribuita equamente lungo tutta la durata del cantiere. Lo scopo del contatore è informativo, in quanto la verifica di congruità verrà effettuata solo al completamento del cantiere, ma può consentire all’impresa di identificare eventuali anomalie nell’assegnazione della manodopera al cantiere, in tempo utile per poter intervenire.

L’attestazione di congruità

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente. La Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente è quella ove insiste il cantiere.

Per i lavori pubblici

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva. Nell’ambito dei lavori privati emerge la necessità di maggior trasparenza, tracciabilità, qualità delle imprese. Il D.M. 143 del 25 giugno 2021 ha  a tal fine recepito quanto previsto dal citato Accordo delle Parti Sociali Nazionali.

La richiesta e la verifica

Per richiedere l’attestazione di congruità occorre indicare il Codice Univoco di congruità del cantiere e il codice di autorizzazione. I codici possono essere richiesti all’impresa principale del cantiere. Nel caso non sia possibile ottenere i codici dall’impresa, sarà la Cassa edile/EdilCassa competente a fornirli.

Sarà anche possibile verificare l’originalità dell’attestazione di congruità, indicando il CUC del cantiere e il codice di autorizzazione indicati all’interno del documento originale.

L’impresa affidataria risultante non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Nell’ipotesi di uno scostamento inferiore o pari al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l’impresa risulterà comunque regolare laddove presenti in Cassa Edile/Edilcassa una attestazione del Direttore dei lavori che giustifichi detto scostamento.

L’Assenza di congruità e gli effetti sul DURC on-line

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità. Decorso inutilmente il termine, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). In mancanza di regolarizzazione l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata (se di valore complessivo superiore a 70.000 euro) incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on line, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 30 gennaio 2015. Restano ferme, ai fini del rilascio del Durc on-line alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste dalla legislazione vigente.

FAQ Congruità della manodopera in edilizia – D.M.  n. 143 del 25 giugno 2021

News CNCE del 17/12/2021: FAQ CNCE_EDILCONNECT II

1. Ai fini del corretto inserimento dei dati cosa deve intendersi per valore complessivo dell’opera e per costo dei lavori edili? Per valore complessivo dell’opera deve intendersi, negli appalti pubblici, quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di iva e al lordo del ribasso. Negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, l’importo totale sarà quello indicato nella notifica stessa. Negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di iva. Per costo dei lavori edili deve farsi riferimento, invece, agli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto.

2. Nel calcolo dell’importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri sulla sicurezza? Si, stante quanto previsto dalla lettera d) dell’accordo sulla congruità del 10 settembre 2020, ne deriva che nell’importo dei lavori edili dovranno essere inclusi gli oneri della sicurezza.

3. Nel calcolo dell’importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato, ovvero gli oneri di discarica per rifiuti in genere? Si, in quanto rientrano nelle lavorazioni edili.

4. Ai fini del calcolo della congruità della manodopera dei lavori edili rilevano anche le ore di lavoro degli impiegati tecnici? Nella fase di avvio, ai fini del calcolo della congruità rilevano solo le ore relative alla manodopera degli operai edili.

5. Con riguardo ai lavoratori autonomi/subappaltatori da dichiarare ai fini della congruità deve trattarsi di persone incaricate/pagate dall'azienda appaltatrice? Se sono persone inviate/pagate dal committente (es. montatori/fornitori) non vanno indicati? Per ciascuna impresa affidataria, titolare del contratto di appalto, concorrerà al conteggio della manodopera esclusivamente la manodopera edile relativa alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi dalla stessa incaricati e indicati nel sistema CNCE_Edilconnect.

6. I lavori in proprio sono soggetti a congruità? Sono soggetti a congruità, secondo i criteri applicati dal decreto ai lavori privati, i lavori in proprio svolti nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa pur coincidendo le figure del committente e dell’appaltatore. Restano esclusi dalla verifica della congruità i lavori in economia svolti direttamente dai privati senza ricorso a imprese. In fase di avvio, al fine distinguere le due fattispecie, nella fase operativa di inserimento del cantiere in CNCE_Edilconnect, nel primo caso andrà indicata nella casella tipo lavoro il valore “A – lavori in appalto”, indicando come committente l’impresa stessa.

7. Anche le imprese affidatarie non edili verranno iscritte in BNI laddove si verifichino le condizioni di cui al DM? Si, sulla base dell’art. 5, co. 3 del DM anche le imprese affidatarie non edili, laddove si verifichino le condizioni di irregolarità ivi previste, saranno soggette alla segnalazione presso la BNI da parte della Cassa Edile/Edilcassa competente.

8. Qualora il dichiarante per errore inserisca dati inesatti o si verificasse una errata imputazione di processo è possibile effettuare la correzione al fine di non incorrere nell’irregolarità? Si, durante l’esecuzione dell’appalto/cantiere il dichiarante può procedere alle modifiche di eventuali errori materiali riscontrati. Successivamente all’emissione del certificato di congruità non sarà possibile alcuna modifica.

9. Nel caso di committente privato che fa un capitolato di appalto nell’aprile 2021 per un valore di 100,000 euro e affidi il 10 dicembre dei lavori edili per l’ammontare di 30000 euro, saranno questi ultimi soggetti a congruità? Fermo restando che ai fini della congruità rileva il valore complessivo dell’opera, riferibile nel caso prospettato al capitolato (superiore ai 70000 euro), tutte i lavori riferibili a denunce di nuovo lavoro effettuate a partire dal 1° novembre ricadranno, sulla base del decreto, nell’alveo della congruità.

10. Quando si parla di DNL (Denuncia Nuova Lavoro) si intende solo quella alla Cassa Edile/Edilcassa o anche quella all’INAIL? Si, si intende la denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile/Edilcassa che rimane distinta dalla previsione normativa relativa agli adempimenti nei confronti dell’INAIL.

11. Come bisogna comportarsi nei casi di stipula di accordi quadro? E nei casi di accordo quadro stipulato anteriormente al 1 novembre 2021 che viene però eseguito attraverso affidamenti successivi a quella data? Nella fase di avvio e nelle more di eventuali diverse indicazione da parte degli organi istituzionali competenti, si dovrà procedere all’inserimento dei singoli contratti applicativi sorti a valle dell’accordo quadro. Nei casi di accordi quadro stipulati anteriormente al 1° novembre, saranno comunque oggetto di congruità i singoli contratti applicativi la cui denuncia di nuovo lavoro sia effettuata a partire dal 1° novembre 2021.

12. Nel caso in cui il Committente è un’azienda privata a partecipazione pubblica e che esegue lavori di pubblica utilità dovrà seguire, ai fini della congruità, la disciplina dei contratti privati o di quelli pubblici? Si dovrà seguire la disciplina dei contratti pubblici.

13. L’attività di sgombero neve è soggetti alla verifica di congruità? Si, in quanto attività di manutenzione rientrante nell’ambito di applicazione del Ccnl edile.

14. Gli importi definiti dal decreto come costo del lavoro versato ai fini della regolarizzazione come verranno utilizzati? Nelle more di ulteriori indicazioni da parte delle parti sociali nazionali e delle determinazioni degli altri organi istituzionali competenti (cfr. art. 4, co. 4 e 5 del DM e art. 6, co. 3 del DM) tali somme saranno imputate ad un apposito fondo, in attesa delle statuizioni di cui sopra. La presente FAQ sostituisce e cassa il secondo capoverso della FAQ n. 37 della Com. CNCE n. 789/2021)

15. Come deve gestirsi la manodopera dei lavoratori somministrati e distaccati? Ai fini della congruità nulla cambia per la rilevazione della manodopera dei lavoratori distaccati o somministrati, che verrà inserita dalle rispettive imprese (agenzia di somministrazione o impresa distaccante) nelle cui rispettive denunce comparirà, non appena creato, il relativo codice identificativo dell’appalto/cantiere (CUC).

16. Nel caso di committente italiano che affidi un appalto il cui cantiere ha sede all’estero, quest’ultimo sarà soggetto a congruità? No, la normativa in vigore si applica ai lavori che si svolgono sul territorio nazionale, ricadenti nell’ambito di applicazione della legislazione nazionale.

17. Qual è la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a rilasciare al congruità? Nel caso di presenza di più Casse nello stesso territorio ove insiste il cantiere a quale Cassa l’impresa dovrà effettuare la DNL? Nel caso di lavoro che insiste su più province come viene individuata la Cassa Edili/Edilcassa competente? Fatti salvi eventuali accordi regionali sulla trasferta, la Cassa Edile competente al rilascio della congruità è quella del territorio ove è ubicato il cantiere. Nel caso in cui risultassero più Casse competenti al rilascio del certificato è rimessa all’impresa la facoltà di scegliere la Cassa ove eseguire la DNL e che di conseguenza rilascerà l’attestazione di congruità, salvo il caso in cui risulti già iscritta ad una delle Casse competenti territorialmente. Nel caso di lavorazioni che insistano su più province la Cassa competente sarà individuata quale quella ove insiste la percentuale maggiore di lavori. La presente Faq sostituisce e cassa le Faq nn. 16 e 17 della Com. CNCE n. 789/2022

18. Ai fini del rilascio della congruità come si gestisce la verifica dell’ultimo versamento non scaduto? Ai fini del rilascio della congruità, in deroga alle ordinarie procedure riferite alla regolarizzazione in materia di DOL, anche l’importo delle denunce non scadute, necessario al raggiungimento delle percentuali fissate, dovrà essere correttamente versato

I principi e le regole non cambiano

Le norme vigenti già prevedono la così detta denuncia per cantiere. La congruità non modifica tale obbligo, né la norma contrattuale che disciplina la trasferta (art. 21 del CCNL). Il Codice Univoco di Congruità (CUC) del cantiere è univocamente identificato ed è quindi sufficiente che la relativa manodopera denunciata sia correttamente abbinata.

Con Comunicazione n. 792 del 22 settembre 2021 la CNCE ha trasmesso il Promemoria delle Regole Casse Edili/EdilCasse, per il rispetto di alcuni principi cardine del sistema, dettati nel tempo dalle Parti Sociali: il rispetto delle ore, la sospensione di attività, il recupero dei crediti, le rateizzazioni, le procedure concorsuali. Il riferimento cardine è la Delibera n. 2 del 10 luglio 2015 del Comitato della Bilateralità, relativa alle regole delle Casse edili/EdilCasse per la verifica della regolarità contributiva DURC on line.

La sinergia CNCE - INL

Con Comunicazione n. 765 dell’11 marzo 2021 la CNCE ha trasmesso il Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), successivamente, con Comunicazione n. 773 del 21 aprile 2021, la CNCE ha reso nota la linea di indirizzo comune e le indicazioni operative al fine di rendere il più possibile omogenei a livello territoriale gli interventi del caso, anche nella delicata fase di avvio del nuovo Istituto della verifica della Congruità della manodopera: lotta al dumping contrattuale, lotta ai fenomeni di irregolarità, per la promozione della trasparenza, della legalità e della correttezza degli operatori, affinché si garantisca una leale concorrenza sul mercato.

La Comunicazione CNCE n. 789 del 1 settembre 2021 è relativa alla nota INL n. 6023 DEL 27 agosto 2021 - Vigilanza straordinaria edilizia 2021.  Inoltre, l’Ispettorato del lavoro fissa la propria attenzione sul trattamento retributivo applicato ai dipendenti impiegati nei subappalti pubblici, raccomandando l’applicazione dei CCNL relativi all’oggetto sociale del contraente principale (nota INL n. 1507/2021).

La congruità nel decreto semplificazioni e nel decreto semplificazioni bis

Articolo 8, comma 10-bis, DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - Articolo 49, comma 3, lett. b), DL 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108.

La congruità nel codice dei contratti pubblici

L’aspetto della congruità del prezzo della manodopera, già prima del DM 143/21, rilevava indirettamente ai fini contratti pubblici: articolo 30, comma 4 - articolo 105, comma 16 - articolo 23, comma 16 e, durante la gara: articolo 95, comma 10.

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