Congruità della manodopera: ok alla procedura di alert per tutti i cantieri edili

Dal 1° marzo 2023 attiva la procedura volta a sensibilizzare l’impresa affidataria e il committente al corretto adempimento della normativa in materia di congruità, con particolare riguardo alla richiesta dell’attestazione

di Redazione tecnica - 14/12/2022

È stato sottoscritto tra le Parti Sociali nazionali dell’edilizia (ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL) l’accordo in materia di congruità finalizzato a dare piena attuazione alle disposizioni normative del DM n. 143/2021, con l’istituzione di una procedura di alert a partire dal 1° marzo 2023.

Congruità manodopera edilizia: l'accordo tra le parti sociali

A decorrere dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati, verrà infatti introdotta la procedura di alert, individuata nell’ambito della Commissione congruità costituita dalle parti sociali.

In considerazione della fase di avvio del sistema congruità nazionale, per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023, la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021, le Casse Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell’attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un’autodichiarazione dell’impresa avente ad oggetto ad esempio, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili.

In ogni caso, a decorrere dal 1° marzo 2023, tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect, saranno sottoposti alla procedura di alert.

Le Casse Edili/Edilcasse, qualora ne ravvisino la necessità, possono verificare la correttezza di quanto attestato dai soggetti interessati, e non potranno inserire blocchi/inibizioni nel sistema non previsti dalle procedure esistenti anche alla luce della FAQ n. 8 della COM. CNCE n. 803/2021.

Inoltre, è confermato l’obbligo della denuncia per lo specifico cantiere. È previsto infine un incontro entro e non oltre il 31 gennaio 2023 per l’analisi e la risoluzione dei temi non ancora definiti.

Le indicazioni per i lavoratori autonomi

Nel caso di lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana, fermo restando quanto previsto nell’art. 5 del D.M. n 143/2021, nonché quanto previsto nella FAQ n. 5 della COM. CNCE n. 798/2021, il sistema CNCE_Edilconnect dovrà attenersi per tali soggetti all’indicazione delle 173 ore massime di lavoro commisurate, convenzionalmente quale costo figurativo ai fini della congruità, rispettivamente al III° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al V° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal contratto collettivo nazionale dell’artigianato.

Sempre in riferimento ai lavoratori autonomi, fermo restando che l’inserimento nel sistema CNCE_EdilConnect delle ore lavorate rappresenta la forma primaria per dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, in caso di presentazione di documentazione (idonea fattura) che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, la stessa deve contenere specificatamente l’indicazione dell’importo di manodopera.

La procedura di alert

La procedura di alert sarà introdotta dal 1° marzo 2023 per tutti i cantieri pubblici e privati ancora aperti a tale data o avviati a decorrere dalla stessa. Essa è finalizzata a sensibilizzare i soggetti coinvolti (ossia l’impresa affidataria e, nel caso di appalti pubblici, anche il committente) al corretto adempimento della normativa in materia di congruità, con particolare riguardo alla richiesta dell’attestazione.

Nel dettaglio:

  • una volta inviata la denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect,  l’impresa affidataria (e il committente nel caso di appalto pubblico) riceverà una pec informativa per cui, ai sensi del DM n. 143/2021, l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità, che deve essere dimostrata dalla stessa impresa affidataria prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente (ovvero, per gli appalti pubblici, da richiedere, a cura dell’impresa affidataria e/o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima del saldo finale da parte del committente). Se l’impresa affidataria, anche non edile, non ha inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect, ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l’impresa affidataria, il sistema invierà una pec a quest’ultima, invitandola ad adempiere all’inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti;
  • il giorno 3 di ogni mese sarà inviato, a fini conoscitivi, all’impresa affidataria, da parte del sistema CNCE_Edilconnect, un riepilogo dei dati relativi all’andamento della congruità nei propri cantier;
  • nel caso di lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, sarà inviata, 20 giorni prima della fine dei lavori, una pec all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) per ricordare che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità e che il pagamento del saldo finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo il rilascio della relativa attestazione;
  • alla data di chiusura del cantiere, qualora non sia richiesta la verifica della congruità, la procedura seguirà due percorsi alternativi, a seconda che il cantiere risulti o non risulti congruo:
    • se il cantiere risulta congruo, la Cassa invita, tramite pec, l’impresa affidataria (e il committente, in caso di appalto pubblico) a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale, oppure in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale congruitanazionale.it, accedendo alla funzione “verifica attestazione congruità” e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione. Questi dati sono riportati nella stessa Pec;
    • se il cantiere invece non risulta congruo, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere, la Cassa invia, tramite Pec, una nuova informativa all’impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico), segnalando che l’opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell’attestazione (con avviso, per il committente nel caso di appalto pubblico, di non procedere al pagamento del saldo finale).
      Inoltre nell’informativa sarà specificato che, qualora non si ottemperi a quanto previsto in tema di regolarizzazione e di richiesta dell’attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della pec, si procederà a segnalare l’impresa affidataria come irregolare in BNI e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC on-line. Quest’ultima fase della procedura di alert, sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal 1° marzo 2023.

Infine, qualora dalle notifiche preliminari pervenute alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente risulti un lavoro pubblico (o privato il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70mila euro) cui non corrisponda alcuna DNL nel sistema CNCE_Edilconnect, la Cassa, decorsi 30 giorni dalla data presunta di inizio lavori indicata nella notifica stessa, invierà una comunicazione a mezzo pec all’impresa affidataria, per informarla della necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di congruità.

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