Corsi sicurezza lavoro: in Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni
In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, n. 119, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), che definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti.
Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi
L’Accordo si completa con l’Allegato A, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, nel quale sono definiti i dettagli su durata, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione.
Tra le novità si segnalano:
- gli aggiornamenti formativi, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);
- l'obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell'Accordo;
- il rafforzamento della formazione pratica;
- il rilascio di un attestato unico, valido su tutto il territorio nazionale:
- la verifica finale, con soglia minima del 70% per il superamento;
- la previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula, 6 in caso di pratica con docente.
Soggetti interessati e modalità di erogazione
L’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:
- lavoratori, preposti, dirigenti;
- datori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);
- RSPP e ASPP;
- coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);
- operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);
- operatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73, comma 5).
Le modalità di erogazione previste sono quattro:
- in presenza;
- videoconferenza sincrona (VCS), con requisiti tecnologici e gestionali specifici;
- e-learning, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;
- modalità mista, con integrazione tra le precedenti.
La formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri, Regioni, INAIL, Università, ecc.), soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici, fondi interprofessionali, associazioni sindacali rappresentative.
I docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.
Documenti Allegati
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