Decadenza permesso di costruire: la PA deve accertarne i presupposti

Il Comune ha l’onere di accertare la sussistenza dei presupposti che giustifichino la decadenza e deve dimostrare che gli interventi non siano andati oltre le fasi preparatorie

di Redazione tecnica - 29/04/2024

La decadenza del permesso di costruire è strettamente vincolata al mancato avvio dei lavori edilizi entro i termini stabiliti dalla legge. L’effetto decadenziale infatti si produce in automatico se gli interventi non vengono avviati come previsto.

Tuttavia, l’Amministrazione deve sempre emettere un formale provvedimento, in virtù del quale è tenuta ad accertare e dichiarare l’avvenuta decadenza per mancato inizio dei lavori, valutando ogni caso in relazione alle sue peculiari circostanze.

Il Comune infatti ha l’onere di accertare la sussistenza dei presupposti che giustifichino la decadenza e, per farlo, è obbligato a dimostrare che gli interventi non siano andati oltre le fasi preparatorie di pulizia e messa in sicurezza del cantiere, basandosi esclusivamente sul rapporto tra le opere realizzate in concreto e l’entità e le dimensioni dell’intervento autorizzato.

Permesso di costruire: quando i lavori si considerano avviati?

A chiarirlo è la sentenza del TRGA di Trento del 25 marzo 2024, n. 45, che ha annullato il provvedimento emesso dall’Amministrazione comunale proprio per via del mancato adempimento all’obbligo di valutare e accertare con prove concrete la sussistenza dei presupposti per la decadenza del Permesso di Costruire.

In particolare, nel caso in esame bisogna fare riferimento a quanto disposto dalla Legge provinciale n. 15/2005 all’art. 83 (“Caratteristiche e validità del permesso di costruire”), che segue quanto già stabilito dall’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) nel determinare i presupposti in base ai quali i lavori possano dirsi effettivamente iniziati, in modo da poter escludere la necessità di verificare l’effetto decadenziale.

Si rileva infatti che l’inizio dei lavori può impedire la decadenza del permesso se l’entità delle opere realizzate è tale da evidenziale l’effettiva volontà di costruire il manufatto.

In linea generale, i lavori possono considerarsi avviati in presenza di trasformazioni che superino la soglia delle mere attività preparatorie, ovvero delle opere funzionali all’assetto del sedime o alla messa in sicurezza del cantiere.

Pertanto, si spiega, l’inizio dei interventi rilevante per poter escludere la decadenza può essere riscontrato, ad esempio:

  • nell’impiego di mezzi e uomini, a dimostrazione dell’avvenuta organizzazione del cantiere;
  • nella realizzazione di muri o elementi portanti;
  • nell’esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni.

A tal fine, l’accertamento da parte del Comune non può essere condotto in maniera generale e astratta ma richiede una verifica approfondita, con riferimenti puntuali e specifici in considerazione dell’entità e delle dimensioni dell’intervento autorizzato.

Provvedimento decadenza ingiustificato: va annullato

I giudici ribadiscono che la verifica dei presupposti della decadenza del permesso dev’essere condotta considerando ogni caso a sé. Difatti - tenendo sempre conto del fatto che l’accertamento deve avvenire considerando solo le opere effettivamente realizzate in rapporto a quelle previste nel progetto - non bisogna mai trascurare le diverse circostanze e le peculiarità riferibili allo specifico intervento.

Nel caso in esame, in seguito ad un sopralluogo avvenuto in assenza dei proprietari, e quindi condotto solo esternamente, il Comune ha emesso il provvedimento di decadenza del permesso di costruire sostenendo che nel luogo fossero state conseguite solo mere operazioni di preparazione del cantiere, e omettendo invece la presenza di interventi di notevole entità - comprovati da apposita documentazione, anche fotografica - consistenti, tra le altre cose, nell’innalzamento di elementi portanti e nell’esecuzione di opere di scavo coordinate alla realizzazione delle fondazioni.

Si tratta di interventi idonei a dimostrare l’inizio dei lavori che non sono stati menzionati nel provvedimento citato; provvedimento nel quale, peraltro, l’Amministrazione risulta invece aver contestato il mancato avvio di interventi che non erano stati autorizzati dall’originario permesso di costruire, ma solo da successivo permesso in variante, e che pertanto non risultavano pertinenti ai fini dell’accertamento in oggetto.

Il Comune, in più, avrebbe omesso di citare qualsivoglia riferimento agli effettivi interventi in progetto, risultando impossibile dunque compiere un’adeguata verifica del rapporto tra le opere eseguite e le opere da eseguire.

Da ciò ne consegue che il provvedimento di decadenza dev’essere annullato, in quanto non si considera assolto l’onere probatorio in capo all’Amministrazione, per la quale resta comunque impregiudicato il potere di rivalutare le circostanze fattuali e la portata delle lavorazioni eseguite, per poter conseguire una nuova e completa istruttoria. Il ricorso è accolto in quanto fondato.

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