Decoro urbano: un'amministrazione può imporre il ripristino di una facciata?

Il Tar Liguria delimita l'ambito entro cui un'ordinanza comunale può stabilire un intervento di risanamento edilizio

di Redazione tecnica - 22/12/2021

Decoro urbano e ripristino facciate: un'amministrazione comunale può imporre un intervento di risanamento edilizio oppure si tratta di un'azione illegittima? Sul merito ha risposto il Tar Liguria, sez. II con l'interessante sentenza n. 1020/2021.

Decoro urbano e ordine ripristino facciata: l'imposizione è legittima?

Il caso nasce dal ricorso presentato dalla proprietaria di una parte di un immobile condominiale, a seguito dell’ordinanza con cui un'amministrazione civica ha ingiunto a tutti i proprietari di effettuare lavori di ripristino dell'edificio, risultato ammalorato, e di ricondurlo ad uno stato di decoro nel rispetto delle prescrizioni indicate.

In particolare, la ricorrente ha chiesto l’annullamento di una parte del regolamento edilizio comunale, che abilita l’amministrazione a imporre ai consociati proprietari di fabbricati di compiere attività edilizie con l'obiettivo di tutelare l’ornato dell’abitato e il decoro urbano. Si tratterebbe infatti di una prestazione imposta, che l’art. 23 Cost. ammette sulla sola base di un’espressa previsione di legge: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

I regolamenti edilizi non possono imporre prestazioni obbligatorie

In particolare, il regolamento edilizio contestato prevede che “Qualora fossero comunque verificate gravi carenze manutentive, tali da compromettere il decoro e/o la sicurezza socio-ambientale e/o l’igiene, ai proprietari sarà ingiunto di ricondurre e mantenere l’immobile alle sue condizioni ottimali, prescrivendo l’adozione di soluzioni coerenti con le caratteristiche e il decoro dell’edificio, per ciò assegnando un termine per adempiere commisurato al tipo di carenze riscontrato”, e il comma successivo abilita l’amministrazione a sanzionare le condotte omissive dei proprietari con sanzioni pecuniarie.

Di conseguenza, l’amministrazione ha ritenuto di poter porre riparo alla violazione del decoro urbano ingiungendo ai presunti responsabili di effettuare quanto è necessario per il recupero della corretta fruibilità dell’ornato cittadino.

Decoro urbano e obbligo al ripristino facciata: la sentenza del Tar

Sul merito, il Collegio ha richiamato una precedente sentenza (la n. 801/2014) con cui lo stesso regolamento edilizio è stato considerato illegittimo proprio ai sensi dell’art. 23 Cost.: anche in quel caso si trattava di una vicenda relativa al rilievo estetico di un immobile ubicato in area centrale, e in quella sede il giudice amministrativo ha ribadito che nessuna norma abilita un comune ad obbligare i proprietari di un immobile a ricondurre un edificio a situazioni esteticamente accettabili.

Per imporre il ripristino non bastano motivazioni estetiche

Diversamente, se la questione avesse riguardato motivi di igiene o sicurezza sarebbe stato diverso, perché il regolamento edilizio avrebbe potuto essere ricollegato ad altre disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza pubblica.In questo caso si parla solo di “ammaloramento delle strutture”, ma si rilevano solo riferimenti al profilo estetico, con conseguente violazione dell’art. 23 della Costituzione.

Non vale nemmeno la difesa del comune per cui la forza legislativa necessaria ad evitare la dichiarazione della violazione dell’art. 23 Cost. sarebbe stata conferita anche al regolamento comunale dalle previsioni degli artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 380/2001: le norme del Testo Unico per l’Edilizia hanno genericamente abilitato i comuni ad introdurre il regolamento edilizio, a renderlo possibilmente analogo per tutto il territorio nazionale, ma in esse non si rinviene alcun riferimento alla possibile attribuzione del potere di costituire un’obbligazione di fare a favore del comune in capo ai privati e in modo unilaterale.

Il ricorso è stato quindi accolto, con il conseguente annullamento dell’ordine di ripristino del decoro urbano perché illegittimo rispetto all’art. 23 della Costituzione.

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