Decreto Superbonus: ecco i dossier per l’esame parlamentare

Da Camera e Senato arriva la documentazione necessaria per l’esame parlamentare del ddl di conversione del D.L. n. 212/2023, c.d. Decreto Superbonus

di Redazione tecnica - 19/01/2024

Decreto Superbonus: la documentazione per l’esame parlamentare

Più dettagliata è la documentazione per l’esame parlamentare che entra nel merito di ogni singola disposizione (articolo e comma) contenuta nel Decreto Legge n. 212/2023.

Di seguito l’analisi condotta dal Servizio Studi della Camera e del Senato.

Articolo 1 - (Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia)

L'articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso.

Il comma 2 riconosce, inoltre, ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo.

La disposizione, al comma 1, introduce una misura di salvaguardia per chi non ha terminato gli interventi rientranti nella disciplina del cd. superbonus e per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 121, comma 1, del decreto-legge 34 del 2020.

La norma prevede che, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, le detrazioni spettanti non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi medesimi, limitatamente all'importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell'intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023.

In particolare si stabilisce che le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.

A tale proposito, si ricorda che gli stati di avanzamento dei lavori effettuati, in base al comma 1-bis del medesimo articolo 121, non possono comunque essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

La relazione tecnica precisa che l'intervento in esame non modifica le percentuali e le modalità di fruizione vigenti e costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione. Per una ricostruzione dettagliata della disciplina del superbonus, nonché della cessione del credito a esso relativa, si rinvia alla lettura del dossier: Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto legge n. 61 del 2023.

La norma, tuttavia, chiarisce che resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, del più volte citato decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Sul punto si rammenta che i citati commi 4, 5 e 6 prevedono che:

  • ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti che si avvalgono della cessione del credito o dello sconto in fattura, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (comma 4);
  • qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante. L'importo sopra indicato è maggiorato degli interessi di cui all'articolo  20  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (comma 5);
  • il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi (comma 6).

Il comma 2 riconosce, a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, l'erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi dell'art.119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Si tratta degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

Il citato comma 3 dell'articolo 9 ha introdotto un contributo da erogare per gli interventi realizzati dai soggetti che presentano redditi meno elevati; in particolare, la norma prevedeva che, al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano in determinate condizioni reddituali, per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, era autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Si ricorda che la percentuale della detrazione prevista per gli interventi rientranti nel superbonus 110 per cento è stata ridotta al 90 per cento a decorrere dal 2023, al 70 per cento dal 2024 e al 65 per cento dal 2025. La misura introdotta era volta a mitigare per il 2023 il decalage sopra descritto per i contribuenti che hanno un reddito di riferimento per l'anno di imposta 2022 non superiore a 15.000 euro.

Nella relazione tecnica si rappresenta che dello stanziamento iniziale del fondo di cui al citato articolo 9, comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, sono stati utilizzati soltanto 3.559.000 euro. Il fondo presenta pertanto una disponibilità di 16.441.000 euro.

Tale contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Il comma 3 prevede la compensazione degli effetti finanziari del contributo sopra descritto, stabilendo che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Articolo 2 - (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici)

L'articolo 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.

Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento superbonus per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

La disposizione, al comma 1, interviene sulla deroga al divieto di opzione per il c.d. sconto in fattura o cessione del credito previsto dal decreto-legge n.11 del 2023.

A tale proposito si ricorda che il richiamato decreto stabilisce alcune deroghe al generalizzato divieto di cessione del credito introdotto dal sopra citato decreto. Nel caso specificamente indicato all'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 11 del 2023 veniva consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) con riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che avessero contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del decreto medesimo risultavano approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

La norma in esame stabilisce che partire dalla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2023) le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

La Relazione illustrativa chiarisce le finalità dell'intervento precisando che con tale norma si intende limitare l'ambito della deroga in questione riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all'utilizzo della deroga stessa, connessa alla richiesta dello specifico titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione dell'edificio per cui si intenda procedere al recupero. Gli interventi per cui non opera il blocco delle opzioni per la cessione/sconto in fattura sono, pertanto, specificamente individuati come quelli – ricompresi nei predetti strumenti urbanistici approvati - per i quali, in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge, sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo.

Il comma 2 prevede che i contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Si ricorda, a tale proposito che il comma 8-ter dell'articolo 119 riconosce, tra l'altro, agli interventi fiscali eco bonus e sisma bonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici la possibilità di vedersi rimborsare le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

In merito alle conseguenze finanziarie della misura, la Relazione tecnica osserva che dal punto di vista degli effetti sul gettito, poiché si tratta di una introduzione di un obbligo per legge, saranno stipulate polizze aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente contratte. In relazione alle suddette polizze aggiuntive derivano due effetti di segno opposto in termini finanziari: l'effetto negativo relativo alla detrazione ai fini Irpef del 19% e l'effetto positivo correlato all'imposta sui premi assicurativi. L'effetto positivo è tale da più che compensare quello negativo, determinando pertanto una neutralità della disposizione in esame.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione.

Per una valutazione orientativa dell'importo stimato dei premi assicurativi medi per aree territoriali con specifico riferimento ai sismi si veda il Quaderno n. 13 dell'IVASS Calamità naturali e coperture assicurative: valutazione dei rischi e policy options del luglio 2019, aggiornato a febbraio 2020, in particolare pag. 36-42.

Si rileva al riguardo che, dalla lettura della norma, l'obbligo assicurativo sembra riguardare esclusivamente i soggetti che hanno posto in essere interventi volti a ridurre il rischio sismico delle proprie abitazioni, nei territori colpiti da eventi sismici, mentre analogo obbligo non sembra gravare sui cittadini che non hanno assunto iniziative in tal senso. Si valuti l'opportunità di fornire un chiarimento in merito.

Articolo 3 - (Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Le norme in esame restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cd. bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi.

Inoltre, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; ove non sia prevista, ove siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Si ricorda in via preliminare che gli interventi edilizi per eliminare le barriere architettoniche godono di diverse forme di agevolazioni fiscali:

  • la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell'immobile, disciplinata dall'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (comma 1, lettera e), del richiamato articolo);
  • la detrazione del 75%, introdotta dalla di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), la cui disciplina è contenuta nell'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • la detrazione del Superbonus prevista per gli interventi "trainati", se eseguiti congiuntamente a determinati interventi "trainanti" (articolo 119 del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020).

In particolare, l'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (come introdotto dalla legge di bilancio 2022) prevede una specifica agevolazione, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Prevista inizialmente solo per l'anno 2022, l'agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). Essa consiste in una detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione deve essere calcolata su un valore complessivo non superiore a specifici importi secondo le tipologie degli edifici coinvolti nei lavori.

Per ulteriori informazioni si veda il dossier di documentazione e ricerche sulle agevolazioni edilizie e la scheda informativa dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 1, lettera a) dell'articolo in esame modifica l'articolo 119-ter al fine di sostituire il comma 1.

Nella formulazione precedente all'entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge, esso attribuisce ai contribuenti una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Con le modifiche in esame:

  • viene ristretto l'ambito oggettivo dell'agevolazione, la quale viene dunque limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
  • è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del TUIR, ovvero con bonifico bancario o postale, da cui deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente che sostiene le spese e il codice fiscale o la partita Iva di chi effettua i lavori (cd. bonifico parlante).

La lettera b) del comma 1 novella il comma 4 dell'articolo 119-ter, allo scopo di chiarire che il rispetto dei requisiti di legge per l'accesso alla detrazione risulti da un'apposita asseverazione, rilasciata da tecnici abilitati.

Per usufruire della detrazione, ai sensi del richiamato comma 4 gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

La lettera c) del comma 1 abroga il comma 3 dell'articolo 119-ter che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio le spese sostenuta per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito: come precisa la relazione illustrativa, spese relative a porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

Il comma 2 modifica l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.

Il comma 1-bis, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, riconosce per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche, con detrazione riconosciuta al 75 per cento, la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura (prevista dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020) in deroga al più generale divieto posto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023.

Con le modifiche in esame si limita al 31 dicembre 2023 la deroga al blocco dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (sconto in fattura/cessione del credito) (comma 2, lettera a)).

Di conseguenza, fermo rimanendo quanto previsto dal comma 3 (vedi infra) a partire dal 1° gennaio 2024 non è ammesso esercitare dette opzioni. Sconto in fattura e cessione del credito restano comunque consentiti dalla predetta data per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Tale requisito reddituale non si applica se, nel nucleo familiare del contribuente, è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ai sensi del richiamato comma 8-bis.1, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, per cui si usufruisce delle relative detrazioni Irpef (di cui all'articolo 12 del TUIR), ove presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni reddituali previste ex lege ai fini dell'attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 3 consente di continuare ad applicare lo sconto in fattura e la cessione del credito per le agevolazioni fiscali derivanti da interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (dunque ai sensi dell'articolo 119-ter e dell'articolo all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche in esame) ad alcune ipotesi e, in particolare, per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame):

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  2. se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Come chiarisce la Relazione illustrativa, si tratta di contribuenti in capo ai quali si può ritenere che sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all'applicazione delle norme previgenti nelle materie modificate dal presente articolo.

Infine, il comma 4 prevede che le disposizioni del comma 1 – che restringono l'ambito oggettivo dell'agevolazione per le barriere architettoniche – si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ovvero dal 30 dicembre 2023.

Articolo 4 - (Entrata in vigore)

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

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