Realizzazione dehors: intervento di edilizia libera o nuova costruzione?

Il Consiglio di Stato ritorna sulla definizione di portico e sulle differenze con la pergotenda

di Redazione tecnica - 13/01/2022

Aggiungi LavoriPubblici.it alle tue fonti preferite.

Decidi tu come informarti.
Quando cercherai una notizia ci troverai più facilmente.

Aggiungi LavoriPubblici.it su Google Aggiungici su Google

La realizzazione di un dehors può essere considerata un’attività di edilizia libera o è necessario chiedere il permesso di costruire? Dipende dai materiali utilizzati e dal carattere di temporaneità o stabilità che la struttura presenta.

Realizzazione dehors e portici: edilizia libera o nuova costruzione?

A ricordarlo è il Consiglio di Stato, VI sez., con la sentenza n. 32/2022 inerente il ricorso contro un ordine di demolizione ingiunto da un’Amministrazione comunale per una struttura esterna a una caffetteria, qualificata come portico abusivo, costruito in assenza di titolo edilizio.

La questione nasce dal fatto che la proprietaria ha considerato la struttura come “pergotenda” e quindi come rientrante tra gli interventi di edilizia libera. Il Comune, invece, non è stato dello stesso avviso: dal sopralluogo effettuato, è stato rilevato che la struttura presentava pali in legno, tende elettriche avvolgibili, impianto di condizionamento e una superficie superiore al 20% della parte esistente. i fatto, tutti elementi che configuravano il manufatto come “portico” e non come “pergotenda”. In particolare, nella relazione era segnalato che la struttura non aveva le caratteristiche di “leggerezza” tipiche di una pergotenda o di altro elemento qualificabile come attività edilizia libera di cui al D.M. del 2 marzo 2018.

Il portico è una nuova costruzione? La sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha innanzitutto richiamato l’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico per l’Edilizia), che elenca le opere eseguibili senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, ricordando che questo elenco è tassativo e nessuna delle voci che riporta è riconducibile alla struttura contestata.

In particolare, tra le opere rientranti in edilizia libera rientrano:

  • a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001;
  • a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
  • b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  • c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
  • e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
  • e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, ((come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,)) da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Nessuna tra le voci elencate si adatta al manufatto realizzato dalla appellante: in particolare, con riferimento alla lettera e-bis), non si tratta di un’opera stagionale, non è facilmente smontabile ed è stata concepita e realizzata come opera permanente.

Questo approccio è confermato dal D.M. 2 marzo 2018, “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del d. lgs. 222/2016, il quale individua tra le principali opere di edilizia libera, riconducibili all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), singoli arredi (quali barbecue, fioriere, fontane, muretti, panche), giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni, ricoveri per animali domestici e da cortile, ripostigli per attrezzi, sbarre d’accesso, separatori, stalli per biciclette, elementi divisori e “tende, tende a pergola, pergotende, coperture leggere di arredo”; e tra le opere riconducibili all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), i gazebo, gli stand fieristici, i servizi igienici mobili, elementi di esposizione vari, aree di parcheggio, tensostrutture, pressostrutture e assimilabili.

Cos'è una pergotenda

Riguardo alle pergotende, il Collegio precisa che si tratta di manufatti accomunati da fatto che creano degli ambienti simili ai pergolati, con la differenza che l’ombreggiatura è determinata da una tenda orizzontale, o lievemente inclinata, sostenuta da bracci mobili che si protendono da un edificio oppure da una struttura fissa, composta di pilastrini e da elementi orizzontali, comunque non adatta a portare carichi pesanti e tale da comportare un irrisorio impatto visivo.

Una struttura con pali di legno, tamponature perimetrali di chiusura e degli impianti elettrico e di climatizzazione non è quindi assimilabile a una pergotenda perché è una struttura che consente di utilizzare l’area anche come locale chiuso.

Il portico è pertinenza oppure no?

Palazzo Spada ha anche specificato che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.6) del D.P.R. n. 380/2001, che individua le pertinenze come attività di edilizia libera, quando non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale, lo stesso criterio va usato per il portico.

Considerato che la struttura contestata supera la soglia del 20% e ha una copertura, essa non rientra tra gli interventi di edilizia libera ed è soggetta al regime delle nuove costruzioni, con necessità di verificare il rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici.

Di conseguenza, dato che il portico realizzato rientra tra ne nuove costruzioni ed è stato fatto in assenza del titolo edilizio abilitativo, esso è abusivo: quindi, come confermato dal Consiglio di Stato, il Comune ne ha legittimamente ordinato la demolizione.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.