Dehors e suolo pubblico, aggiornato il regolamento del Comune di Palermo

La nuova versione è coordinata con il regolamento tipo edilizio (RTE), recependone le modifiche e le integrazioni

di Redazione tecnica - 10/11/2022

Il Comune di Palermo ha aggiornato il Regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto, approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 9/2020, coordinandolo con il regolamento tipo edilizio (RTE), recentemente modificato. Proprio per agevolare la lettura e il recepimento delle modifiche, il testo è stato pubblicato riportando in neretto le integrazioni operanti, tratte dal RTE e barrando le parti incompatibili e quindi non applicabili.

Comune di Palermo, le modifiche al regolamento sui Dehors

Il regolamento costituisce l'insieme delle norme amministrative e tecniche relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a pubblico passaggio per la collocazione di strutture di ristoro all'aperto annesse alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Come specifica il Comune, i manufatti, pur essendo destinati ad un utilizzo prolungato nel tempo per una diversificata erogazione del servizio agli utenti, non possono alterare lo stato dei luoghi né incrementare il carico urbanistico, ma devono armonizzarsi con il contesto cittadino e costituire elemento di riqualificazione dell'ambiente urbano.

Dehors: definizione e caratteristiche

Nello specifico, l’art. 1 è stato totalmente sostituito, dando un'articolata ed esaustiva definizione di dehors: esso rappresenta l’insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all’aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

I dehors sono costituiti dalle seguenti tipologie:

  • a. Tavoli e sedie
  • b. Tavoli, sedie, ombrelloni
  • c. Tavoli, sedie, pedane in legno e ombrelloni
  • d. Tavoli, sedie, pedane in legno, ombrelloni ed elementi di delimitazioni costituite da fioriere
  • e. Strutture precarie chiuse, realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche:
    • 1) struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, pvc) con montanti sottili;
    • 2) tamponatura realizzata completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l’interno o scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche;
  • 3) copertura in vetro antisfondamento o policarbonato trasparente rigido similvetro. In questo caso, ai fini di protezione dall’irraggiamento solare nei periodi estivi è consentita l’installazione di tende oscuranti retrattili da montare sopra la copertura. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell’acqua piovana. L’altezza esterna della struttura non può superare i metri 3.50 dalla quota di calpestio esterna
  • 4) pavimentazione con pedana in legno.

Le ulteriori modifiche al Regolamento sui dehors 

  • nel regolamento è stato totalmente eliminato l’articolo 2, relativo alla zonizzazione: il regolamento si applica a tutto il territorio comunale, con le specifiche per tipologie di aree occupate come previste dall’art. 6.
  • come riportato nell’art. 3, è aumentata la superficie occupabile massima, che passa da 36 mq a 50 mq, con una superficie minima non più di 12 ma di 18 mq. L’occupazione consentita è quella dello spazio di pertinenza del pubblico esercizio, individuato dalla proiezione dei muri perimetrali dei locali dell’attività;
  • all’art. 6, rubricato “Tipologie di Aree Occupate”, vengono evidenziate le installazioni consentite (che fanno sempre riferimento all’art.1 del Regolamento) e le modalità di collocazione dei dehors secondo le tipologie di aree occupate: marciapiedi, porticati, strade e/o piazze pedonali, strade di tipo E e fF borgate marinare, centro storico).
  • l’art. 7 “Divieti e Obblighi” specifica le caratteristiche degli arredi, gli obblighi relativo al decoro e alla sicurezza. Di particolare rilievo la facile rimovibilità e precarietà che deve caratterizzare la collocazione di chiusure verticali leggere trasparenti.
  • l’art. 8 consente l’installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento nonché di illuminazioni esclusivamente con sistemi di autoalimentati, senza alcun impianto tecnologico fisso. I macchinari e sistemi di illuminazione dovranno essere certificati CEE;
  • all’art. 9 (Manuenzione- Sicurezza – Accessibilità) sono state previste le seguenti integrazioni:
    • le strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Comune ordinerà l’immediata rimozione della struttura;
    • la responsabilità civile per danni a terzi all’interno o all’esterno della struttura direttamente collegati alla sua presenza sono a carico del titolare;
    • nei dehors, quando chiusi, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale;
    • l’installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell’attività, in caso di cessazione dell’attività la struttura andrà pertanto rimossa.

Infine, come riportato all’art. 15, per svolgere l’attività di somministrazione nei dehors, dovrà comunque essere acquisito relativo parere igienico sanitario preventivo di competenza della locale ASP in quanto estensione di pubblico esercizio, luogo di lavoro e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande.

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