Demolizione abusi: 5 condizioni per il condono edilizio postumo

Dalla Corte di Cassazione le condizioni per ottenere la sospensione o la revoca della demolizione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio

di Redazione tecnica - 07/05/2022

Quali sono le condizioni che il giudice dell’esecuzione deve accertare per sospendere o revocare l’ordine di demolizione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio? In presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, cosa deve verificare esattamente il giudice?

Ordine di demolizione e condono edilizio postumo: nuova sentenza della Cassazione

Ha risposto a queste domande la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16991 del 2 maggio 2022, intervenuta in merito al ricorso presentato per l’annullamento di una ordinanza che rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso. La motivazione è che a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione, era stata presentata domanda di condono edilizio. Il Tribunale aveva, però, rigettato la domanda rilevando che i ricorrenti avevano prodotto solo la domanda di condono e non la documentazione relativa al pagamento degli oneri economici.

Sull’argomento esiste un orientamento pacifico della Cassazione per il quale il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva, ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale.

5 condizioni per la sanatoria edilizia

La Cassazione ha più volte chiarito che il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione o sulla revoca dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio, deve accertare la esistenza delle seguenti condizioni:

  • la tempestività e proponibilità della domanda;
  • la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono;
  • il tipo dì intervento e le dimensioni volumetriche;
  • la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta;
  • l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'ablazione;
  • l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito.

In presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto inoltre ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare:

  • ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento;
  • nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.

Abusi edilizi e sanatoria: l’esecuzione penale

In tema di esecuzione penale, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare (specificamente) al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti.

Nel caso di specie il ricorrente ha assolto a tale onere probatorio deducendo di aver presentato la domanda di condono, allegando la documentazione relativa all’istruenda domanda presentata. A fronte dei depositi indicati, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto effettuare i previsti accertamenti dando luogo alla conseguente istruttoria.

Con queste motivazioni il ricorso è stato accolto e la sentenza “cassata”.

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