Demolizione abusi edilizi: quando può essere revocata?

La Cassazione definisce i presupposti e i limiti entro cui il giudice dell’esecuzione può agire

di Redazione tecnica - 16/05/2022

Un’ordinanza di demolizione può essere revocata? Se sì, in quale fase del procedimento e a quali condizioni? Si tratta di due questioni dibattute quotidianamente in sede giudiziaria e su cui è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18875/2022.

Revoca ordine di demolizione: è possibile oppure no?

Nel caso in esame, secondo il ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe valutato la pendenza di alcuni procedimenti amministrativi che avrebbero inficiato l’ordine di demolizione delle opere abusive. In particolare erano state presentate una richiesta di accertamento di conformità ex art. 33 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e un’istanza di sanatoria ex art. 36 del medesimo D.P.R., per la realizzazione di locali tecnologici che sarebbero stati eventualmente meritevoli di accoglimento da parte dell’amministrazione comunale.

Presupposti per la revoca dell'ordine di demolizione: la sentenza della Cassazione

Come spiega la Corte di Cassazione, l'ordine di demolizione va revocato qualora già sussistano determinazioni e provvedimenti che si pongono in insanabile contrasto con il disposto abbattimento del manufatto. In questo caso invece è stata solo prospettata la mera pendenza di procedimenti amministrativi ancora da definire.

Ricordiamo che la presentazione di un’istanza di sanatoria infatti ha come unico effetto di impedire temporaneamente che la misura repressiva venga portata ad esecuzione, specie quando si tratta di istanza ai sensi dell’art. 36 t.u. edilizia, sempre esperibile dagli interessati quando si tratta di  natura formale dell’abuso edilizio. Questa è una differenza sostanziale rispetto al condono edilizio, dove il rigetto può avvenire anche a distanza di anni dalla presentazione dell’istanza. Nel caso in cui l’istanza termini in senso sfavorevole, con provvedimento espresso o per silenzio, si determinerà la riespansione” dell’originario ordine di demolizione che riacquisterà efficacia senza necessità di ricorrere all’adozione di ulteriori provvedimenti.

Differente è il caso in cui l'istanza di condono o sanatoria avviene successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna: la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, presuppone l'accertamento, da parte del giudice dell'esecuzione, della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione, da parte della autorità amministrativa competente, del provvedimento di accoglimento.

In questo caso nulla lasciava presupporre la probabile sanatoria, tantomeno prossima, delle opere abusive da demolire o l'accoglimento di quanto al riguardo richiesto al comune dall'istante.

Il ricorso è stato quindi respinto: il giudice dell'esecuzione ha valutato correttamente l'assenza di provvedimenti in contrasto con l'ordine di demolizione o la possibile, prossima loro adozione che giustificasse un'eventuale revoca della sanzione.

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