Demolizione e ricostruzione infedele: è abuso edilizio

L’aumento volumetrico e la variazione di sagoma di un edificio configurano la realizzazione di una nuova costruzione

di Redazione tecnica - 28/10/2022

La ricostruzione di un edificio demolito, eseguita in difformità dal progetto presentato, configura un abuso edilizio non sanabile, se le nuove costruzioni non sono permesse sull’area di riferimento.

Demolizione e ricostruzione infedele: un caso di difformità per il CGARS

Ne dà conferma il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) con la sentenza n. 994/2022, che ha confermato la legittimità dell’ordine di demolizione ingiunto da un’Amminstrazione a seguito di un intervento di demolizone e ricostruzione infedele.

Mentre l’edificio originario era composto da un piano terra, nella nuova costruzone (perché tale a questo punto va definita) è stato effettuato uno scavo per la realizzazione di un piano interratio con accesso da uno scivolo, portando di fatto a una variazione della sagoma dell’edificio e a un aumento volumetrico.

Sulla questione, i giudici non hanno avuto alcun dubbio. Per prima cosa, il CGARS ha ribadito che l’ordine di demolizione di un’opera abusiva è atto vincolato poiché:

  • non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico;
  • una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati,
  • una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.

In secondo luogo, le opere già realizzate erano ictu oculi diverse dal fabbricato preesistente, considerato che era stata autorizzata solo la ricostruzione fedele e che nell’ordine di demolizione è stato evidenziata la variazione alla sagoma dell'edificio, definita dalla sua conformazione plano-volumetrica e dal suo perimetro.

Nessuna sanatoria se nuove costruzioni non sono consentite

Per altro, l'area ove insiste l’opera realizzata era qualificata dallo strumento urbanistico vigente come zona omogenea "Piani di recupero", e la concessione edilizia era stata rilasciata in forza delle NTA vigenti, che escludevano la realizzazione di nuova costruzione e prevedevano la demolizione e fedele ricostruzione dell'esistente.

Considerato quindi che le opere previste sono state realizzate in totale difformità, presentando una variazione essenziale alla concessione edilizia rilasciata, esse non potevano essere oggetto di sanatoria. Di conseguenza, l’appello è stato respinto: le opere già realizzate costituiscono un organismo edilizio diverso da quello previsto nel permesso di costruire ove si autorizzava esclusivamente la realizzazione di un manufatto edilizio che riproducesse in ogni sua parte l’edificio preesistente.

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