Determinazione dei costi per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche: il Decreto in Gazzetta

Il provvedimento del MIMS individua ai sensi dell’art. 111, comma 1-bis, del Codice dei Contratti Pubblici i criteri per la determinazione dei costi specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto

di Redazione tecnica - 05/08/2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2022, n. 179, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 1 luglio 2022, con il quale sono stati individuati i criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche: i criteri per la determinazione dei costi

Come specificato nel decreto, l’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) indica i laboratori ufficiali e gli altri laboratori che il MIMS può autorizzare, con proprio decreto, per effettuare prove sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

In particolare, sono considerati laboratori ufficiali:

  • i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
  • il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
  • il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
  • il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può inoltre autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

  • prove sui materiali da costruzione;
  • prove di laboratorio su terre e rocce;
  • prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

Criteri per la determinazione dei costi per verifiche tecniche: il Decreto in Gazzetta

Il decreto individua, ai sensi dell’art. 111, comma 1 -bis., del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) i criteri per la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al citato art. 111, comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori che rappresentano il prezzo dei servizi resi non soggetti a ribasso.

In particolare, il prezzo è formato dai seguenti raggruppamenti di elementi primari:

  • a) costo primo diretto alla cui formazione concorrono i costi dell’operatore tecnico, dal costo dell’ammortamento attribuito all’attrezzatura di prova, dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova e dal costo attribuito alla prova relativo all’attività di direzione e coordinamento tecnico;
  • b) costo indiretto di produzione determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all’ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e ad altri costi indiretti;
  • c) costo figurativo (utile lordo ed imposte);
  • d) costi fissi.

Gli elementi primari adottati e i criteri per la determinazione del prezzo sono specificati nell’allegato A che costituisce parte integrante del decreto.

Il tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio

Il decreto, all’art. 3, istituisce presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, un tavolo tecnico, totalmente a titolo gratuito, di coordinamento e monitoraggio composto da due rappresentanti del CSLLPP, due rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dei provveditorati, due rappresentanti di laboratori designati dalle associazioni di categoria, un rappresentante delle autorità di sistema portuale, un rappresentante dell’ENAC, un rappresentante dell’ISTAT, un rappresentante di ANCE, un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di RFI, un rappresentante di ANAS e un rappresentante della rete delle professioni tecniche. Al tavolo tecnico possono essere invitati a partecipare esperti di comprovata competenza nel settore.

Il tavolo tecnico ha il compito di fornire supporto per l’applicazione dei criteri relativi alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche.

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