DURC e certificato di congruità: facciamo chiarezza

Guida alle differenze tra il Durc on line ed il certificato di congruità, gli strumenti a tutela del lavoro regolare e della legalità

di Giada Mazzanti - 30/05/2023

Il DURC on line ed il Certificato di Congruità sono strumenti focali a tutela del lavoro regolare, per essere sempre al fianco delle imprese e dei lavoratori, garantendo la legalità.

Il DOL: DURC on line

Il Durc, Documento Unico di regolarità contributiva dal 2015 DOL, è il Certificato congiunto tra gli Enti, che attesta la regolarità delle singole imprese su tutto il territorio nazionale rispetto al corretto versamento dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili/Edilcasse.

A decorrere dal 1° luglio 2015, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’articolo 4 del D.L. n. 34/2014, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L’esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC online in PDF, con validità di 120 giorni dalla richiesta. Alle successive richieste per lo stesso codice fiscale il sistema rimanderà, infatti, al documento in corso di validità.

In buona sostanza, i soggetti legittimati possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente rappresentative, delle Casse Edili.

La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali é richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità' contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di riscontro da parte degli Enti di irregolarità si aprirà un’istruttoria con la richiesta di regolarizzazione nei confronti dell’interessato da parte dell’Ente competente, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito medesimo.

Il Durc On Line può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto, ovvero:

  1. per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  2. nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
  3. per il rilascio dell'attestazione SOA.

Durc online

Normativa di riferimento:

  • D.L. n. 34/2014, art. 4 convertito in L. n. 78/2014;
  • Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
  • Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016;
  • Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell’8 giugno 2015.

Il certificato di congruità

Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute al rilascio dell’attestazione della congruità della manodopera in edilizia sancita dal D.M. n. 143/2021 che ha recepito integralmente l’Accordo delle Parti Sociali del settore del 10 settembre 2020. Le disposizioni contenute nel suddetto decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

Il Certificato di congruità attiene all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del D.M. n. 143/2021 si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila e non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

Rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenuto anche conto di quanto riportato nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Al fine di ottenere un’attestazione positiva è richiesto che siano soddisfatti i requisiti minimi sull’utilizzo manodopera, sanciti nella tabella allegata al decreto, che riporta le percentuale minime di costo del lavoro da soddisfare nelle diverse lavorazioni dell’edilizia e con l’Accordo della Parti Sociali del settore del 24 giugno 2022 sono state introdotte le categorie specialistiche OS.

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Alla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili – CNCE, è stato affidato l’incarico di individuare ed emanare le modalità operative opportune e necessarie per l’applicazione del sistema della congruità̀ da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse appartenenti al circuito della CNCE. Tale sistema, individuato nella piattaforma CNCE_Edilconnect, permette ad oggi di caricare i cantieri oggetto di congruità, di inserire tutti gli attori che partecipano al singolo appalto e di misurarne durante tutta la durata dei lavori la percentuale di manodopera utilizzata, in termini di costo del lavoro, così da permettere anche un monitoraggio costante dei singoli cantieri e permettere, infine, ai soggetti deputati dalla norma, di effettuare la richiesta e di ottenere il rilascio della certificazione.

Al fine di sensibilizzare ad un corretto adempimento della normativa, con particolare riguardo alla richiesta dell’Attestazione di Congruità, con l’Accordo della Parti sociali del settore del 7 dicembre 2022 è stata definita la procedura informativa in vigore da marzo 2023, che il sistema dedicato alla Congruità è tenuto a veicolare per il tramite della Cassa competente, per l’impresa affidataria e per il committente.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità.

Attestato di congruità

Verifica di congruità effetti dell’esito negativo sulle verifiche finalizzate al rilascio del Durc on line

Decorso inutilmente il termine previsto per la regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015. Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.

L’articolo 119 comma 14 del nuovo Codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 L’aspetto della congruità del prezzo della manodopera, già da prima del D.M. 143/21, rileva ai fini contratti pubblici. La congruità è citata nel decreto semplificazioni e nel decreto semplificazioni bis (articolo 8, comma 10-bis, D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. in legge 11 settembre 2020, n. 120 - articolo 49, comma 3, lett. b), D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108) e, nell’ambito del nuovo codice, d.lgs. 36/2023 all’articolo 119 comma 14, che ripropone fedelmente quanto previsto dall’articolo 105, comma 16 del d.lgs. 50/2016.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.”

Guarda il libro dell'autrice "Durc e regolarità contributiva in edilizia".

Normativa di riferimento e FAQ CNCE:

  • Accordo delle parti sociali dell’edilizia 10 settembre 2020;
  • DM n. 143/2021;
  • FAQ – Comunicazione CNCE 779 del 25 giugno 2021;
  • FAQ – Comunicazione CNCE 798 del 10 novembre 2021;
  • FAQ – Comunicazione CNCE 803 del 17 dicembre 2021;
  • FAQ – Comunicazione CNCE 805 del 15 febbraio 2022;
  • FAQ – Comunicazione CNCE 812 del 3 maggio 2022;
  • FAQ – Comunicazione CNCE 821 del 22 giugno 2022;
  • FAQ – Comunicazione CNCE 837 del 8 febbraio 2023;
  • FAQ – Comunicazione CNCE 842 del 13 aprile 2023;
  • FAQ – Comunicazione CNCE 844 del 2 maggio 2023;
  • Documento FAQ_unitario;
  • Percentuali del costo del lavoro per le categorie specialistiche e per la sottocategoria dell’ OG3 per i lavori di bitumatura.

Link di riferimento:

  • www.cnce.it
  • www.inail.it
  • www.inps.it
  • www.congruitanazionale.it

Nota: Le considerazioni contenute in questo approfondimento sono frutto esclusivo del pensiero dell’autrice, non costituiscono consulenza legale e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Ente di appartenenza.

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