Eccedenza volumetrica e condono: il no della Cassazione

La riduzione di cubatura per rientrare nel limite consentito dalla legge non implica la sanabilità delle opere abusive

di Redazione tecnica - 06/10/2022

Ridurre la volumetria di un edificio abusivo su cui si è fatta istanza di condono non implica che esso venga concesso. Si tratta di un prinicipo fondamentale nell’ambito della giurisprudenza edilizia e che è stato ancora una volta confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 37359/2022.

Riduzione volume per ottenere condono: la sentenza della Cassazione

La questione nasce dal ricorso contro l’ordine di esecuzione della demolizione di un immobile abusivo stabilita dalla Corte di Appello, che aveva anche confermato l’inammissibilità dell’istanza di condono.

Sull’edificio, i proprietari avevano infatti presentato domanda di condono ai sensi della legge n. 724/1994 (cd. “secondo condono edilizio) per immobili ultimati entro il 31 dicembre 2003. Da un sopralluogo effettuato nel 2020, era emerso che l’immobile aveva una volumetria di oltre 1.100 mc, cubatura ben superiore a quella di 750 mc. prevista come limite di sanabilità delle opere abusive ai sensi dell'art. 39, comma 1, I. 724/1994, che consente infatti il condono delle «nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria».

Sucessivamente al sopralluogo, sarebbero stati demoliti alcuni manufatti abusivi, riportando così la volumetria nei limiti della condonabilità. L'ordinanza ne ha comunque esattamente escluso la rilevanza, in quanto in tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine. Questa tipologia di intervento, spiegano i giudici di Piazza Cavour, oltre che di per sé abusiva, è volta ad eludere la disciplina di legge.

Non solo: dato che a seguito della presentazione della domanda di condono, i ricorrenti avevano anche eseguito sui manufatti oggetto dell'ordine di demolizione (non ancora demoliti) altri interventi abusivi, trasformando tre unità a destinazione originariamente non residenziale in immobili con destinazione abitativa, l'ordinanza poi ha correttamente ritenuto che, anche se il ricorso amministrativo pendente contro il rigetto di domanda di sanatoria ordinaria per cambio di destinazione d'uso fosse andato a buon fine, esso non avrebbe avuto alcun effetto sulla sanatoria straordinaria, comunque non accoglibile per originaria inammissibilità.

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