Edilizia libera: quali caratteristiche per la pergotenda?

Quali caratteristiche deve avere un manufatto per configurarsi come pergotenda? Quando rientra in edilizia libera o no? Ecco la risposta del TAR

di Redazione tecnica - 29/03/2024

Affinché un manufatto sia definibile come “pergotenda” realizzabile nel regime dell’edilizia libera, è necessario che si configuri come opera temporanea e facilmente amovibile, finalizzata solo a proteggere il fabbricato esistente dal sole o dagli agenti atmosferici.

In tale ottica, l’organismo principale dell’opera dev’essere rappresentato dalla stessa tenda, mentre la struttura sottostante deve risultare come un mero elemento accessorio che ha come unici scopi quelli di sostegno ed estensione.

Pergotenda in edilizia libera: i requisiti da soddisfare

Lo ha ribadito il TAR Lazio con la sentenza del 14 marzo 2024n. 5224, che ha rigettato il ricorso contro l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva realizzata senza titoli all’interno di un’area plurivincolata e su suolo di proprietà comunale.

Non è parsa condivisibile innanzitutto la tesi secondo cui il manufatto sarebbe configurabile come una “pergotenda” installabile in edilizia libera, in quanto le consistenti dimensioni, il notevole impatto visivo prodotto, i materiali impiegati per la struttura e anche le finalità di impiego della stessa, sono elementi decisivi che non permettono di inquadrare l’opera tra quelle realizzabili senza titoli.

Affinché una pergotenda possa essere installata in edilizia libera, spiegano i giudici, è fondamentale innanzitutto che l’opera principale sia costituita dalla stessa tenda, e non dalla struttura che la sorregge, che dev’essere qualificabile invece come mero accessorio di sostegno.

È necessario inoltre che la struttura non vada a creare nuovi stabili volumi o superfici utili, che sia facilmente amovibile e, a tale scopo, composta da elementi leggeri e non stabilmente infissi al suolo.

La tenda, peraltro, dev’essere composta in materiale plastico o tessuto, e dev’essere totalmente retraibile al fine di non andare mai a creare dei nuovi ambienti chiusi che possano alterare la sagoma e il prospetto dell’edificio già esistente. Fondamentale infine è la finalità dell’installazione, perché in edilizia libera sono ammesse solo le pergotende utili a proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici l’immobile principale.

Dehors in area vincolata: obbligatori permesso di costruire e autorizzazioni

L’opera oggetto dell’ordinanza di demolizione era invece un manufatto di notevoli dimensioni, con massicci pali in alluminio a comporre la struttura e a sorreggere la tenda sovrastante, nel quale è stato realizzato un vero e proprio ambiente chiuso e stabile, impiegato come sala per i clienti e a servizio dell’immobile principale, un locale che svolge attività di ristorazione.

Si spiega quindi perché l’opera non potesse corrispondere alla tipologia di pergotenda installabile senza titoli, ma piuttosto disponesse di tutte le caratteristiche per essere qualificata come “dehors”, in quanto spazio chiuso non amovibile, funzionale e attrezzato per l’attività di ristorazione.

Lo scopo principale per il quale si realizzano i “dehors” è proprio quello di ampliare la superficie di un locale, e difatti non è possibile procedere con la loro installazione in edilizia libera, ma si configurano a tutti gli effetti come “nuove costruzioni” ai sensi dell’art. 3 del d.P.R n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), per le quali è obbligatorio il permesso di costruire.

Ad aggravare ulteriormente l’entità dell’abuso c’era poi il fatto che l’installazione sia avvenuta su suolo comunale, in una zona sismica sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico ai sensi del d.Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e per lo più insistente all’interno di un Parco tutelato da apposita legge regionale.

Oltre al permesso di costruire, il ricorrente avrebbe quindi dovuto ottenere tutte le relative autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti al fine di poter installare l’opera. Viene dunque confermata l’efficacia dell’ordine di demolizione con il rigetto del ricorso.

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