Edilizia Residenziale Pubblica: oltre 1 miliardo dal PNRR per l’efficientamento energetico
Pubblicato il Decreto che incentiva investimenti privati e migliora l’accesso ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell’ERP che determinano un miglioramento minimo dell’efficienza energetica non inferiore al 30%
Con la pubblicazione del Decreto 9 aprile 2025 del Ministro per gli Affari europei il PNRR e le Politiche di coesione, di concerto con il MEF, diventano operative le disposizioni attuative dell’Investimento 17 – Missione 7 del Capitolo REPowerEU, che promuove interventi su larga scala per migliorare l’efficienza energetica dell’edilizia residenziale pubblica, con una soglia minima del 30% di risparmio energetico.
Efficienza energetica: oltre 1 miliardo dal PNRR per l'ERP
Il provvedimento riguarda la gestione di 1,331 miliardi di euro per interventi di efficientamento energetico destinati a edifici di Edilizia Residenziale Pubblica. Le risorse sono attribuite a progetti di ristrutturazione presentati da ESCo (Energy Service Company) certificate, e riguardano esclusivamente immobili che raggiungano almeno un miglioramento del 30% dell’efficienza energetica, come da indicazioni contenute nel decreto.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è individuato come soggetto attuatore, mentre CDP e SACE svolgono il ruolo di partner finanziari, in coerenza con l’art. 1, comma 513, della Legge 207/2024.
Il sostegno finanziario è articolato in due componenti:
- Sovvenzione pubblica pari al 65% del costo degli interventi, erogata dal GSE;
- Prestito fino al 35% del costo rimanente, concesso da banche convenzionate attraverso la dotazione CDP da 50 milioni
Interventi ammissibili
Sono ammessi all’agevolazione, i progetti di investimento, realizzati per il tramite di ESCo:
- relativi a edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica e dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all’esito degli interventi di efficientamento energetico,saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione;
- che determinino un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 30% attraverso la realizzazione di uno o più interventi individuati nell’Allegato 1 del decreto.
Sono ammessi a finanziamento gli interventi elencati nell’Allegato 1 del decreto:
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio, nelle relative pertinenze, o in aree nella disponibilità del soggetto beneficiario sottese alla medesima cabina primaria a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, anche se contestualmente funzionali alla climatizzazione estiva;
- sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.
I costi ammissibili includono anche le spese tecniche e professionali, asseverazioni, APE ante/post operam e la verifica di congruità economica secondo l’art. 41, commi 13 e 15 del D.Lgs. 36/2023.
Progetti agevolabili
Sono agevolabili, in via prioritaria, i progetti di investimento:
- su edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del decreto;
- provvisti di un livello di progettazione non inferiore al progetto di fattibilità tecnico – economica come definito dall’Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
È esclusa ogni cumulabilità con altri incentivi UE per i medesimi costi ammissibili.
Documenti Allegati
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