Emergenza Covid-19 e caos normativo: i problemi di alcune chiusure

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito che riguarda le disposizioni nazionali (DPCM) che hanno previsto la chiusura di alcune attività commerciali, i contributi a fondo perduto e i sostegni previsti dai Decreti Ristori

di Giorgio Vaiana - 21/04/2021

Un caso particolare arriva sui tavoli dell'Agenzia delle Entrate. Una società ha un punto vendita all'interno di una palestra. E c'è un paradosso: la palestra è chiusa, secondo le disposizioni nazionali per contrastare l'epidemia da coronavirus, ma il negozio, sempre secondo i DPCM, potrebbe continuare ad esercitare la propria attività. Ma il titolare non può entrare all'interno della palestra. Chiede, allora, se può beneficiare del contributo a fondo perduto e di sospendere i versamenti così come previsto dal decreto Ristori quater. L'Agenzia risponde con il documento n. 262/2021.

Il decreto Ristori e il decreto Ristori Bis

Ad ottobre 2020 con il decreto Ristori e a novembre 2020 con il decreto Ristori Bis, il Governo ha introdotto una serie di misure di sostegno destinate soprattutto agli operatori economici "colpiti" dai provvedimenti restrittivi per contrastare la pandemia da coronavirus. In particolare, nel decreto Ristori Bis, è stato previsto un contributo a fondo perduto "a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020". Una specifica importante: senza il codice Ateco prevalente inserito nel decreto Ristori Bis non si può fruire del contributo a fondo perduto.

La sospensione dei termini

Il decreto Ristori, invece, prevede che "per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi: ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni; ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto; ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali". Quindi ricapitolando: la società non può beneficiare del contributo a fondo perduto perché il codice Ateco non rientra tra quelli individuati dal Governo; ma può beneficiare della sospensione prevista dal decreto Ristori se dimostra di aver avuto un calo del fatturato nei periodi di riferimento.

© Riproduzione riservata