Finitura di spazi esterni: le condizioni per l’edilizia libera

Il Consiglio di Stato sugli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e-ter) del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 08/05/2022

L’apposizione di cancelli e recinzioni, funzionali alla delimitazione della proprietà, necessita di titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica?

Finitura di spazi esterni: la sentenza del Consiglio di Stato

Ha risposto a questa domanda il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1306 del 24 febbraio 2022 resa in riferimento al ricorso presentato per l’annullamento di una decisione del TAR che aveva respinto l’istanza volta ad annullare un’ordinanza di demolizione di opere che secondo la pubblica amministrazione avrebberi necessitato di un atto di assenso edilizio e paesaggistico.

Il profilo edilizio

Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’apposizione di cancelli e recinzioni, funzionali alla delimitazione della proprietà di modeste dimensioni (nel caso di specie la recinzione misura mt 3,30, uno dei due cancelli è visivamente lungo circa un terzo della detta recinzione e l’altro ha una lunghezza di mt 3,80), si inquadra tra gli interventi di finitura di spazi esterni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-ter), del D.P.R. 30/6/2001, n. 380. Rientrerebbe, dunque, fra le ipotesi di edilizia libera

Non è, infatti, necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale.

Il profilo paesaggistico

Quanto al profilo paesaggistico, ai sensi dell’art. 146, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, sono, a tal fine, rilevanti soltanto quegli interventi che siano in grado di introdurre “modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.

Nel caso di specie, i manufatti realizzati, data la loro limitata consistenza e considerato che non esistono vincoli e prescrizioni “particolarmente restrittive”, non risultano suscettibili di incidere sul bene paesaggistico protetto.

Inoltre, nel caso di specie gli appellanti, senza essere smentiti, hanno affermato che il vincolo paesaggistico sull’area è stato introdotto, con l’approvazione del piano paesaggistico, solo a partire dall’anno 2000, mentre i manufatti sono ad esso precedenti.

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