Fiscalizzazione abusi edilizi e ordine di demolizione: interviene il Consiglio di Stato

È legittimo il provvedimento con cui si ingiunge a demolire una parte abusiva del manufatto e si applica la sanzione pecuniaria alla porzione non rimovibile senza arrecare danno strutturale

di Redazione tecnica - 06/03/2024

La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) va valutata dall’amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione. Solo in fase esecutiva, le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo per la stabilità del fabbricato, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione.

Fiscalizzazione abusi edilizi e ordine di demolizione: chiarimenti dal Consiglio di Stato

A spiegarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 12 febbraio 2024, n. 1387, con la quale ha respinto il ricorso presentato contro l’ordine di demolizione di un muro di sostegno della rampa di accesso, di dimensioni piuttosto consistenti, e di parte di un piazzale adibito a parcheggio.

Nel caso in esame, a seguito dell’ordine di demolizione, il responsabile degli abusi aveva presentato istanza di applicazione dell’art. 134, c. 2 della l. regionale Toscana n. 1/2005, secondo cui, sulla base di preventivo e motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, qualora l ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, può essere irrogata una sanzione pecuniaria alternativa.

Dopo le verifiche del caso, l’amministrazione aveva imposto la riduzione dell’altezza della porzione di muro senza funzione strutturale, oltre che la realizzazione di opere di mitigazione dell’impatto ambientale del manufatto, ritenendo, per la parte restante, l’abuso non rimovibile e applicando quindi la sanzione pecuniaria.

Opere abusive, demolizione e sanzioni: non c’è duplicazione indebita

Da qui l’appello a Palazzo Spada, sull’assunto che l’Amministrazione non avrebbe ben specificato quali parti fossero interessate dall’ordine di demolizione e quali dalla sanzione pecuniaria, dando di fatto adito a un provvedimento incongruente e con duplicazione delle sanzioni.

Tesi non condivisa dal Consiglio: la commissione aveva operato un’attenta analisi ed effettuato molteplici verifiche di valutazione, per cui nel provvedimento impugnato erano state debitamente distinte le parti dell’opera che potevano essere parzialmente demolite da quelle che invece risultavano non demolibili e, pertanto, soggette a sanzione pecuniaria.

Sul punto i giudici hanno richiamato l’indirizzo consolidato del onsiglio, secondo il quale le disposizioni dell'art. 34 d.P.R. n. 380/2001 (c.d. “fiscalizzazione dell’abuso”):

  • debbono essere effettivamente interpretate in modo che la sostituzione della sanzione deve essere valutata dall’amministrazione competente, in particolare nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione;
  • ha valore eccezionale e derogatorio, non competendo all'amministrazione procedente valutarne l’eventuale applicazione prima dell’ordine di demolizione dell'abuso; piuttosto incombe sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.

Legittimo il provvedimento che include demolizione e fiscalizzazione degli abusi

Contrariamente a quanto ipotizzato dall’appellante, il Comune ha distinto nell’ordinanza impugnata tra le parti rimovibili e quelle non rimovibili, anziché cumulare sulle stesse parti la sanzione pecuniaria con quella della demolizione.

Pertanto, proprio perché la sanzione pecuniaria sostitutiva applicata si riferisce specificamente alla parte non removibile, la stessa è compatibile con quella altra parte del provvedimento che ordina la demolizione delle altre parti del manufatto, indicandone le modalità per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

In conclusione, il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità dell’ordinanza che ha determinato la sanzione soltanto con riguardo alle parti del manufatto non rimovibili, limitandosi a ordinare la demolizione sono in relazione alle opere rimovibili.

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