Fiscalizzazione abusi edilizi: quando è consentita?

La sentenza del TAR: misura eccezionale e derogatoria, per la quale il Comune non è tenuto in alcun modo a verificare se sussistano i presupposti per l’applicazione

di Redazione tecnica - 10/05/2024

Tutti gli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, oppure con variazioni essenziali che comportino incrementi di cubatura in area vincolata, sono inderogabilmente soggetti a demolizione e non possono beneficiare della fiscalizzazione dell’abuso.

L’applicazione della sanzione pecuniaria al posto di quella demolitoria, difatti, è ammissibile solo se, nel corso della fase esecutiva, dovessero emergere prove atte a dimostrare l’impossibilità di demolire senza arrecare pregiudizio alla parte dell’immobile eseguita in conformità.

Fiscalizzazione abuso: quando può essere concessa?

A spiegarlo è il TAR Sicilia con la sentenza del 19 marzo 2024, n. 1025 con cui ha rigettato il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione emessa in relazione a un intervento di ampliamento, nonché di realizzazione ex novo di un manufatto e di una piattaforma in cemento.

Si rileva che le opere sono state realizzate in totale assenza del permesso di costruire, pertanto non risulta applicabile la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria.

La cd. fiscalizzazione dell’abuso di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), infatti, è ammissibile esclusivamente per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso, mentre non è riferibile alle opere realizzate in totale assenza o in totale difformità dallo stesso.

Il giudice ha anche specificato che, anche se la misura fosse stata applicabile, ciò non avrebbe determinato comunque l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, in quanto la valutazione sarebbe dovuta avvenire nel corso della fase di esecuzione del ripristino, che è successiva e autonoma rispetto all’emissione dell’ordinanza di demolizione.

Sanzione pecuniaria al posto della demolitoria: la valutazione va fatta in fase esecutiva

L’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria è infatti prevista solo per i casi nei quali sia impossibile demolire l’abuso senza arrecare danno alla parte dell’immobile costruita in conformità.

Si tratta tuttavia di una misura eccezionale e derogatoria, per la quale il Comune non è tenuto in alcun modo a verificare se sussistano i presupposti per l’applicazione, ma spetta al soggetto interessato dimostrare, in maniera rigorosa e durante la fase esecutoria, l’obiettiva impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha presentato istanza per l’ottenimento di un permesso in sanatoria ordinario, ma ha richiesto bensì solo l’applicazione della fiscalizzazione dell’abuso in virtù dell’impossibilità di ripristinare i luoghi, senza però preoccuparsi di dimostrare in che modo, e su quali basi, la demolizione avrebbe messo a rischio la stabilità del fabbricato.

In assenza di attestazioni in tal senso, e non essendo comunque applicabile la fiscalizzazione dell’abuso per gli interventi eseguiti in totale assenza del permesso, il TAR non può che confermare l’efficacia dell’ordinanza di demolizione disposta dall’Amministrazione.

Allo stesso modo, si condivide l’operato del Comune nel considerare il manufatto adibito a portico come una nuova costruzione, e non come una struttura precaria non necessitante di titoli abilitativi, come il ricorrente sosteneva.

Ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 4/2003 della Regione Sicilia, infatti, sono considerate opere precarie esclusivamente quelle che soddisfano il concetto di “facile rimovibilità”, mentre sono categoricamente escluse - anche se dovessero essere solo strumentali oppure aperte da un lato - tutte le strutture in muratura o in laterizi, nonché tutti i manufatti che non siano smontabili o removibili se non con interventi di demolizione.

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