Gazzetta Ufficiale: il testo pubblicato del decreto-legge n. 44/2021 Covid-19

Il decreto-legge n. 44/2021 è costituito da 12 articoli suddivisi in 3 Titoli: Italia con Aprile in rosso e arancione

di Redazione tecnica - 02/04/2021

Sulla Gazzetta ufficiale 1 aprile 2021, n. 79 è stato pubblicato il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Mentre il decreto-legge è in vigore già da ieri, ricordiamo che era stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n. 10 del 31 marzo 2021.

12 articoli suddivisi in 3 Titoli

Il decreto-legge n. 44/2021 è costituito dai seguenti 12 articoli suddivisi in 3 Titoli; il testo integrale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale è allegato al presente articolo.

Titolo I - Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 (artt. 1-5)

  • Art. 1. Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
  • Art. 2. Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado
  • Art. 3. Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2
  • Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
  • Art. 5. Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale

Titolo II - Disposizioni urgenti concernenti termini in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali (artt. 6-9)

  • Art. 6. Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giudiziaria nell’emergenza pandemica da COVID-19
  • Art. 7. Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell’ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69
  • Art. 8. Termini in materia di lavoro e terzo settore
  • Art. 9. Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale

Titolo III - Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (artt. 10-12)

  • Art. 10. Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici
  • Art. 11. Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019
  • Art. 12. Entrata in vigore

Il nuovo decreto-legge

Il nuovo decreto-legge n. 44/2021 prevede, con l’articolo 1, l’appicazione dal 7 al 30 aprile 2021, l’applicazione delle stesse misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Possibilità di successive modifiche alle misure adottate

Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Servizi educativi

Con l’articolo 2 del provvedimento è disposto che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Ulteriori disposizioni

Inoltre, il decreto-legge n. 44/2021:

  • con l’articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
  • con l’articolo 4 sono introdotte disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
  • con l’articolo 5 viene stabilito che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe;
  • con l’articolo 6 sono prorogate al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile;
  • con l’articolo 7 è disposto un ulteriore differimento della data di elezioni degli organi dell’Ordine professionale (dei giornalisti) di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 da svolgersi, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni dall’1 aprile 2021;
  • con l’articolo 8 è estesa agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
  • con l’articolo 9 è prorogato dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario;
  • con l’articolo 10 sono disposte deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico;
  • con l’articolo 11 è consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.

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