Impianti agrivoltaici e impianti fotovoltaici: le differenze

Il Consiglio di Stato: non è possibile sovrapporre in maniera irragionevolmente automatica queste due tipologie di impianti

di Redazione tecnica - 07/09/2023

Esiste una netta distinzione ontologica tra impianti agrivoltaici e impianti fotovoltaici, tale da rendere evidente l’errore di valutazione che le amministrazioni commettono nel rilascio di pareri favorevoli (o sfavorevoli) alla loro realizzazione.

Impianti agrivoltaici: le differenze con gli impianti fotovoltaici

Un “equivoco” in cui è incorsa una provincia, che non ha autorizzato il rilascio del PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) relativo a un impianto agrivoltaico, dopo il parere sfavorevole della Conferenza di Servizi.

Da qui il ricorso dell’impresa che aveva presentato l’istanza e che il TAR aveva accolto, muovendo dall’assunto di fondo della netta distinzione sussistente tra gli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici. In particolare, il giudice amministrativo ha considerato irragionevole l’automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le Amministrazioni hanno precluso la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale per effetto di una impropria assimilazione degli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici

Dello stesso avviso il Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 8029/2023 ha confermato la tesi del TAR, respingendo l’appello della Provincia e dando alcune importanti indicazioni sulla natura degli impianti agrivoltaici.

Impianti agrivoltaici: l'intervento del Consiglio di Stato

L’agrivoltaico, spiegano i giudici di Palazzo Spada, è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica.

Mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva), nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Grazie a questa tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola.

Non si comprende quindi, spiega il Consiglio, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivolotaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell’agricoltura.

Logico corollario della differenza tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici è quello secondo cui gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico, come impropriamente ha fatto l’Amministrazione nel procedimento conclusosi con il provvedimento di PAUR negativo.

In tale direzione è oramai orientata la prevalente giurisprudenza amministrativa di primo grado, che ha ripetutamente annullato analoghi dinieghi assunti sulla base di una errata assimilazione dell’agro-voltaico al fotovoltaico.

Il sostegno alle politiche green e la normativa di riferimento

Più in generale, il Collegio non condivide l’assunto secondo cui “Il termine agrivoltaico o agrofotovoltaico, più volte richiamato nelle controdeduzioni del proponente al fine di giustificare l’intervento, non trova alcun riscontro nella normativa nazionale o regionale”, trovando una netta smentita sulla base di una attenta analisi del diritto positivo nazionale ed euro-unitario.

In linea con le coordinate di “transizione verde” e con il processo di decarbonizzazione attraverso lo sviluppo di energie green, il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) ha dedicato un apposito settore di intervento all’agrivoltaico. Vi si afferma che il Governo punta all’implementazione: “… di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte”.

A tal fine, il PNRR ha stanziato 2,6 miliardi di euro in favore delle energie rinnovabili, così ripartiti:

  • € 1,1 miliardi destinati all’implementazione dell’agrivoltaico;
  • € 1,5 miliardi destinati all’installazione di impianti fotovoltaici sui i tetti degli edifici agricoli.

L’attenzione specifica all’agrivoltaico è poi confermata:

  • dall’art. 65 co. 1-quinquies, d.l. n. 1/2012, che ammette a finanziamento pubblico gli: “… impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.
  • dalle Linee Guida del MITE del 27 giugno 2022, le quali recano le definizioni di Impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico); Impianto agrivoltaico avanzato e Sistema agrivoltaico avanzato;
  • dal  d lgs. n. 199/2021, recante attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel quale il legislatore ha espressamente stabilito che:
    • nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: … le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. …”;
    • nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.

È pertanto di tutta evidenza la volontà del legislatore statale di creare un comune quadro normativo di riferimento, nella consapevolezza che soltanto in tal modo la politica energetica potrà seguire un indirizzo coerente con i sopra descritti obiettivi comunitari di decarbonizzazione e di neutralità climatica.

Conclude quindi il Consiglio che il Comitato VIA ha impropriamente ritenuto valutato il progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che invece mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici.

 

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