Impianti da fonti rinnovabili: la UE chiede di accelerare e esemplificare le procedure
Pubblicata nella GUUE la Raccomandazione sull’accelerazione delle procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati
L’Unione Europea chiede agli Stati membri di accelerare sulle autorizzazioni legate alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.
Impianti da fonti rinnovabili: nuova Raccomandazione della UE
La conferma arriva con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 maggio 2024, serie L, della Raccomandazione 2024/1343 della Commissione del 13 maggio 2024 sull’accelerazione delle procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati
Nello specifico, la raccomandazione riguarda:
- i progetti di energia rinnovabile, intendendo
così:
- gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche sotto forma di idrogeno rinnovabile;
- le opere necessarie per la loro connessione alla rete e per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- le infrastrutture correlate comprendenti:
- le reti destinate all’energia elettrica, al gas e al calore
- gli impianti di stoccaggio necessari a integrare l’energia rinnovabile nel sistema energetico.
Questi i punti che caratterizzano la Raccomandazione:
- procedure più veloci e più brevi;
- favorire la partecipazione dei cittadini e delle comunità;
- migliorare il coordinamento interno;
- procedure chiare, trasparenti e digitalizzate;
- risorse umane e competenze sufficienti;
- individuare e pianificare meglio i siti dei progetti;
- connessione più agevole alla rete e uso efficiente delle reti;
- progetti innovativi;
- monitoraggio, comunicazione e riesame.
Semplificazione e accelerazione delle procedure
Secondo quanto previsto dalla Raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero:
- stabilire termini chiaramente definiti e quanto più brevi possibili per tutte le fasi necessarie per autorizzare la costruzione e l’esercizio dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati, specificando i casi in cui tali termini possono essere prorogati e in quali circostanze;
- stabilire termini massimi vincolanti per tutte le fasi pertinenti della procedura di valutazione dell’impatto ambientale al fine di garantire il rispetto dei termini definiti nella direttiva (UE) 2018/2001;
- stabilire calendari e norme procedurali specifiche al fine di garantire l’efficienza dei procedimenti giurisdizionali relativi all’accesso alla giustizia per i progetti di energia rinnovabile e i progetti infrastrutturali correlati;
- creare una procedura unica di domanda per l’intero iter amministrativo di richiesta e rilascio dell’autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile. Qualora siano necessarie autorizzazioni diverse, anche per progetti di connessione di rete interrelati, si dovrebbero privilegiare le domande simultanee rispetto alle domande in sequenza.
- consentire ai richiedenti di aggiornare le specifiche tecnologiche dei loro progetti nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di autorizzazione e la costruzione dei progetti, nel caso sia possibile adottare tecnologie maggiormente innovative.
Limiti all'individuazione e alla pianificazione dei siti
Ci si chiede se il punto 29) della Raccomandazione, che fa parte della sezione "Individuazione e pianificazione dei siti", possa confliggere, in materia di impianti fotovoltaici, con le recenti disposizioni del Decreto Agricoltura (Decreto Legge del 15 maggio 2024, n. 63), nel quale l’art. 5 “Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo”, ha vietato l’installazione di nuovi moduli a terra o l’estensione di impianti già esistenti, escludendo solo i progetti finanziati dai fondi PNRR e quelli con procedure già avviate alla data di entrata in vigore del decreto.
Nella raccomandazione, infatti, si chiede di limitare al minimo le zone di esclusione in cui non può essere sviluppata l’energia rinnovabile, fornendo “informazioni chiare e trasparenti, corredate di una giustificazione motivata, sulle restrizioni dovute alla distanza dagli abitati e dalle zone dell’aeronautica militare o civile. Le restrizioni dovrebbero essere basate su dati concreti e concepite in modo da rispondere allo scopo perseguito massimizzando la disponibilità di spazio per lo sviluppo dei progetti di energia rinnovabile, tenuto conto degli altri vincoli di pianificazione territoriale”.
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