Impianti fotovoltaici, nuove semplificazioni nella conversione del D.L. Aiuti-bis

Meno limitazioni nei centri storici: per l'installazione su strutture termali e turistiche in centro storico basterà una Dichiarazione Inizio Lavori Asseverata

di Redazione tecnica - 24/09/2022

Con la conversione in legge del Decreto Aiuti-bis sono state confermate le ulteriori semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici, che rappresentano un nuovo passo avanti nelle politiche a sostegno delle energie rinnovabili e nelle strategie di risposta alla crisi energetica in atto.

Impianti fotovoltaici, installazione semplificata per strutture termali e turistiche

In particolare, nella conversione in legge n. 142/2022 del D.L. n. 115/2022, è stato inserito all'art. 11 il comma 4-bis, secondo cui, fino al 16 luglio 2024, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali potranno essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, presentando soltanto la dichiarazione di inizio lavori asseverata (cd. DILA),  anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, purché si presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato attestante che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

In questo modo viene modificato quanto disposto con la prima versione della semplificazione per questa tipologia di impianti, dato che con la legge n. 91/2022 di conversione al D.L. Aiuti, questa tipologia di strutture era autorizzata ad utilizzare la DILA solo per strutture situate al di fuori dei centri storici e non tutelate dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Inoltre, lo stesso comma 4-bis specifica che continua ad applicarsi quanto previsto dall’articolo 7-bis comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011, ossia che sono qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze.

Non si tratta quindi di interventi subordinati all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, ad eccezione degli impianti installati in aree o immobili di interesse storico di cui all’art.136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In questo caso è necessario richiedere l’autorizzazione all’amministrazione competente prima di potere richiedere l’installazione.

Installazione dei pannelli fotovoltaici: le semplificazioni del Decreto Energia e del Decreto Aiuti

Quest’ulteriore semplificazione nell’installazione dei pannelli fotovoltaici segue la scia di altre disposizioni normative introdotte quest’anno nel nostro ordinamento:

  • l’art. 10 del D.L. n. 17/2022 (cd. "Decreto Bollette" o "Decreto Energia"), convertito con legge n. 34/2022, che ha previsto una procedura semplificata per l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e che adesso rientrano in edilizia libera;
  • la legge n. 91/2022 di conversione al D.L. n. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) che ha previsto una prima semplificazione l’installazione dei pannelli a terra nelle strutture turistiche e ha ampliato le aree idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
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