Impianti geotermici e tutela ambientale: la sentenza della Corte Costituzionale

Le disposizioni regionali devono attenersi alle Linee Guida ministeriali e alle norme nazionali, senza entrare nel merito degli impianti pilota

di Redazione tecnica - 01/02/2022

Impianti geotermici in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale: come disposto dalle linee guida ministeriali, le Regioni possono effettuare una valutazione preliminare della non idoneità di una zona all'installazione di un impianto.

Installazione impianti geotermici: la sentenza della Corte Costituzionale

Al tema dell’impatto ambientale degli impianti geotermici la Corte Costituzionale non è nuova, e vi ritorna con la sentenza n. 11/2022 relativa al ricorso presentato dal Governo contro un’Amministrazione Regionale, che avrebbe violato, con l’emanazione di una delibera in cui si individuano le aree non idonee per l’installazione degli impianti di produzione geotermici, i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione nonché della competenza statale esclusiva in materia di ambiente, ecosistema e beni culturali e dei principi, anche comunitari, a tutela del paesaggio

Secondo il Governo, la delibera, nell’individuare le aree «non idonee» all’installazione degli impianti geotermici, avrebbe l’effetto, peraltro immediatamente operativo, non di incrementare la tutela ambientale per le aree che vengono escluse dall’installazione di impianti geotermici, quanto piuttosto di far risultare, sin da subito, come idonee anche «aree di pregio e di interesse culturale», senza che sul punto si sia svolto alcun confronto con gli uffici statali preposti.

Tale procedimento relativo alla modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), non può essere già efficace perché si trova ancora nella fase istruttoria. Oltretutto esso sarebbe in contrasto anche con le prescrizioni del piano di indirizzo territoriale (PIT), avente valenza di piano paesaggistico, che avrebbe dettato disposizioni a tutela delle «visuali panoramiche» e della «percezione visiva degli insiemi di valore storico-testimoniale, compreso il loro intorno territoriale, anche in riferimento alle eventuali installazioni tecnologiche, inclusi gli impianti per la produzione di energie rinnovabili». Con la delibera verrebbe difficile negare l’autorizzazione alla localizzazione di impianti geotermici nelle aree, pur sottoposte a vincolo paesaggistico, ma non incluse tra le aree non idonee.

Infine, la disposizione regionale impugnata non escluderebbe dal proprio ambito di applicazione gli «impianti geotermici pilota», la cui disciplina è riservata alla competenza esclusiva statale. Per impianti pilota si intendono gli impianti che il legislatore statale ha fatto oggetto di apposita sperimentazione, al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale.

Impianti geotermici: le Linee guida ministeriali

Secondo la Corte Costituzionale, il ricorso è infondato: l’Amministrazione regionale nel procedimento volto all’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti geotermici, ha applicato la disciplina tracciata, a livello nazionale, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante «Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».

Tali linee guida, adottate a norma dell’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità"), hanno disciplinato il procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.

In particolare al paragrafo numero 17, hanno delineato un apposito procedimento istruttorio che le Regioni sono chiamate a seguire per l’individuazione delle aree «non idonee» all’installazione degli impianti, in modo da rendere compatibile la selezione delle aree con la tutela paesaggistica. La Regione è chiamata a compiere «un’apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale». All’esito di tale istruttoria, la Regione indica, nell’atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, motivando le riscontrate incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti.

Le aree individuate come non idonee sono destinate a confluire nell’atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome «conciliano le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)».

L'atto di pianificazione è una valutazione preliminare, non un divieto assoluto

Quindi l’atto di pianificazione della Regione, nell’individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì - come si evince sempre dalle linee guida - vale a segnalare “una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione” e, dunque, ha la funzione di “accelerare” la procedura (paragrafo 17.1)".

Di conseguenza, quella di non idoneità costituisce solo una valutazione di “primo livello”, che impone poi di verificare, in sede di autorizzazione, «se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile”.

Nel caso in esame, la modifica del PAER effettuata con la delibera medesima, recante l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia geotermoelettrica, costituisce «una specifica e puntuale integrazione del PAER vigente», uno studio conoscitivo, anzi "un riferimento vincolistico non assoluto ma riconducibile alle specifiche limitazioni o raccomandazioni". La disposizione impugnata costituisce, dunque, una norma di salvaguardia ambientale, volta a regolare il periodo che va dall’adozione della modifica del PAER alla sua approvazione. Essa è solo transitoria e punta esclusivamente a preservare le aree in questione, impedendo quei cambiamenti degli assetti urbanistici ed edilizi, che potrebbero contrastare con le nuove previsioni pianificatorie, in pendenza della loro approvazione.

Impianti geotermici pilota sono di competenza statale

Allo stesso modo, in riferimento agli impianti geotermici “pilota”, la cui disciplina è dettata, a livello nazionale, dall’art. 1, comma 3 -bis , del d.lgs. n. 22/2010 (come modificato, da ultimo, dall’art. 41, comma 7 -bis , del decreto legge n. 69/2013), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 9). Si tratta delle centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale che sfruttano, a fini di sperimentazione, "i fluidi geotermici a media ed alta entalpia [...] con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW".

La legge dello Stato ha definito «di interesse nazionale» i fluidi geotermici così utilizzati e ha stabilito la «competenza statale» per gli impianti geotermici pilota.

Nello specifico, il d.lgs. n. 22 del 2010 ha stabilito che, nel caso di sperimentazione degli impianti geotermici pilota, "l’autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l’intesa con la regione interessata; all’atto del rilascio del permesso di ricerca, l’autorità competente stabilisce le condizioni e le modalità con le quali è fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca".

La disposizione regionale impugnata non parla di questi impianti, per cui essi sono sottratti alla disciplina regionale delle aree «non idonee».

Il ricorso è stato quindi ritenuto infondato, confermando che nell’ambito di impianti geotermici e di energie rinnovabili, le Regioni devono seguire le linee guida nazionali e che non rientra nelle loro competenze la normativa sugli impianti sperimentali.

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