Impianti da fonti rinnovabili: ok alle proroghe sui permessi di costruire

Il parere del CGARS sull'applicabilità del termine triennale di avvio lavori, di cui al Decreto Aiuti e della proroga di due anni prevista dal Decreto Ucraina sugli impianti da fonti rinnovabili

di Redazione tecnica - 05/12/2023

Il termine di tre anni per l’avvio dei lavori, decorrenti dal rilascio del permesso di costruire e previsto dalla novella dell’art. 15, comma 2 del Testo Unico Edilizia, si applica anche per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile, per i quali è stata richiesta l’autorizzazione unica ai sensi del d.Lgs. n. 387/2003. Non solo: la proroga di due anni per l'inizio e il termine dei lavori disposta dal Decerto Ucraina, si applica anche a questa tipologia di impianti, purché l'interessato ne dia comunicazione.

Impianti da fonti rinnovabili: ok a deroghe e proroghe su avvio e termine lavori

Va nel senso della semplificazione amministrativa il parere del 22 novembre 2023, n. 464, reso all’Assessorato Regionale per l’Energia dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, destinato a diventare un punto di riferimento in materia di avvio lavori.

La questione nasce dall’introduzione operata dall’art. 7-bis del Decreto Aiuti, dell’ultimo paragrafo al comma 2 dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui «Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo». L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, disciplina (precipuamente i commi 3 e 4) l’emissione di “autorizzazioni uniche” per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (IAFR, di seguito).

In particolare, l'Assessorato ha richiesto chiarimenti sull’applicazione o meno della novella, che fa espresso riferimento ai “titoli abilitativi” rilasciati ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, alla disciplina per il rilascio delle “autorizzazioni uniche” per la costruzione ed esercizio di IAFR.

Impianti di energia da fonti rinnovabili: le novità sull'avvio lavori introdotte dal Decreto Aiuti

Spiega il CGARS che l’art. 15, comma 2, ultimo periodo del T.U.E. va interpretato alla stregua dell’art. 12 delle preleggi, ove si dispone che: «(n)ell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore» (primo comma) e «(s)e una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato» (secondo comma).

Il richiamo espresso «agli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» trova, infatti, puntuale riscontro nel provvedimento previsto dal comma 3 (l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio …) e rende riferibile la disposizione anche agli interventi di cui al comma 5 (soggetti alla procedura abilitativa semplificata, P.A.S., in prosieguo), cui si applica la disciplina di «cui agli articoli 22 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»

Sia il permesso di costruire, disciplinato dal T.U.E., sia l’autorizzazione unica, prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, sono, ambedue, atti autorizzativi e, in quanto tali, abilitano i titolari degli stessi allo svolgimento di un’attività.

Il primo, in via generale, è il titolo che “abilita” a realizzare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; il secondo, in via peculiare, costituisce il titolo previsto dalla legge (comma 3, art. 12 del d.lgs. n. 387/2003; ma anche la P.A.S., di cui al comma 5), non solo per realizzare la costruzione, ma anche, e soprattutto, per mettere in opera - e quindi che abilita - l'esercizio degli IAFR, unitamente a tutti gli interventi agli stessi conseguenti o connessi; motivo per cui sono da considerarsi atti aventi la stessa natura giuridica, ancorché, in relazione all’oggetto, tra loro non assimilabili.

L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si tratta di un provvedimento che, sostituendoli, ne riassume in sé il contenuto, facendo perdere agli stessi la loro autonomia e efficacia.

Ciò rende anche priva di fondamento, per due ordini di motivi, la tesi che configura il termine di tre anni rivolto solo al permesso di costruire rilasciato dal comune: il primo, perché, come detto, l’autorizzazione riguarda un’attività non solo diversa, ma anche più complessa, rispetto a quella meramente edificatoria; il secondo, perché, per detta attività, il permesso di costruire rappresenta solo uno degli apporti amministrativi che confluiscono nel relativo procedimento, da svolgere in sede di conferenza di servizi.

In sostanza, per come formulata la disposizione, nulla quaestio, pertanto, sulla sua riferibilità ai titoli previsti dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, non potendo sussistere dubbio che la stessa riguardi le autorizzazioni (o, allo stesso modo, i titoli abilitativi) per la realizzazione e l’esercizio degli IAFR né che il tempo di validità dell’autorizzazione, per come è stato previsto, operi ipso iure.

Proroga di due anni per i lavori

Altra questione riguarda l’applicabilità, o alla non applicabilità, alle autorizzazioni in parola dell’art. 10-septies  Misure a sostegno dell'edilizia privata. In vigore dal 28 febbraio 2023) del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, in legge 20 maggio 2021, n. 51, che prevede:

«1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di due anni:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all' articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , o ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , e dell' articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»

Secondo il CGARS, La proroga opera ipso iure e si applica «ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori […] relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga», come pure «ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.».

Ok alla proroga previa comuicazione dell'interessato

In questo caso, diversamente dalla prima questione giuridica proposta, la norma prevede una comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della proroga.

In considerazione che la disciplina sulla SCIA è espressamente richiamata dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 (comma 5, secondo periodo) e che, per l’effetto, detto rinvio è riferibile ai termini di validità della P.A.S – prevista per l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili rientranti nella casistica contemplata dal comma 5 – la proroga, conclude il CGARS, può essere invocata anche per le autorizzazioni uniche di cui al comma 3.

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