Interventi edilizi su lastrico solare: quando ci vuole il permesso di costruire?

La sentenza del Consiglio di Stato: in presenza di aumenti volumetrici o cambio di destinazione d'uso non è possibile parlare di edilizia libera

di Redazione tecnica - 02/01/2023

Gli interventi realizzati sul lastrico solare che implicano un aumento di volumetria o il cambio di destinazione d’uso, sono abusivi se effettuati in assenza di permesso di costruire.

Cambio di destinazione d'uso del lastrico solare: ci vuole il permesso di costruire

Questa la motivazione alla base della sentenza n. 11051/2022 del Consiglio di Stato, con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno accolto l’appello di un’Amministrazione Comunale, annullando quanto aveva disposto in primo grado il TAR.

La questione nasce da un’ordinanza di demolizione di diverse opere abusive, comprendenti la realizzazione su un lastrico solare di pilastrini in ferro, impianti, tramezzature, servizi igienici, controsoffittatura, tutte prodromiche, a parere del Comune, a un cambio di destinazione d’uso. Secondo il TAR si sarebbe trattato semplicemente di una tettoia, a suo tempo assentita con permesso di costruire e come tale in possesso dei “requisiti per la collocazione degli elementi ritenuti abusivi, col solo limite della trasformazione strutturale del bene, mediante chiusura e conseguente realizzazione di volumetria".

Secondo il Comune il giudice non avrebbe considerato che le opere realizzate erano finalizzate ad utilizzare il lastrico solare a fini residenziali, e che per altro la volumetria era stata già aumentata con la chiusura di un vano adibito a bagno; solo il sequestro del cantiere aveva evitato la prosecuzione dell’intervento.

Con la realizzazione delle pareti perimetrali il manufatto sarebbe poi divenuto “a tutti gli effetti un appartamento, non assentito da alcun titolo edilizio”; ai sensi dell’art. 10 del testo unico edilizia, di cui al d.P.R. n. 380/2001, per cui ai fini della trasformazione del lastrico solare in una terrazza, con conseguente acquisizione di superficie residenziale, sarebbe stato necessario un permesso di costruire.

Infine, la scala in ferro di collegamento con il sottostante appartamento e i pilastrini in ferro avevano modificando l’aspetto strutturale e la sagoma dell’immobile, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex d.lgs. n. 42/2004.

La sentenza del Consiglio di Stato

Come ha rilevato il Consiglio di Stato anche da un esame fotografico, le opere in muratura e di impiantistica hanno portato alla realizzazione di spazi abitabili sul lastrico solare, con evidente cambio di destinazione d’uso senza permesso di costruire.

Per la tipologia di opere sarebbe stato appunto necessario possedere il titolo edilizio ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Sulla questione, Palazzo Spada ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “si richiede il permesso di costruire per gli interventi che ‘comportano una alterazione dell’originaria fisionomia e consistenza fisica dell’immobile, che sono incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, che presuppongono invece la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie”.

Inoltre l’immobile che ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e la cui sagoma viene modificata comporta per il responsabile degli interventi la dimostrazione della compatibilità paesaggistica.

L’appello è stato quindi accolto, con annullamento della sentenza di primo grado e conferma invece dell’ordine di demolizione delle opere abusive.

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