Istanza di autorizzazione paesaggistica: no al silenzio inadempimento

In caso di istanza di autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi, anche negativamente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 31/2017

di Redazione tecnica - 15/06/2023

L’installazione di un impianto in area sottoposta a vincolo paesaggistico, che preveda la procedura semplificata ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 31/2017, necessita dell’acquisizione dell’autorizzazione da parte della Sopèrintendenza e dell’espressione di un parere positivo o negativo, in assenza del quale si parla di silenzio inadempimento.

Autorizzazione paesaggistica e silenzio inadempimento: la sentenza del TAR

Lo spiega il TAR Campania con la sentenza n. 1233/2023, con la quale ha accolto il ricorso di un operatore in riferimento a una procedura semplificata per l’inStallazione di un ripetitore in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il Comune non si era nemmeno espresso sulla richiesta di installazione dell’impianto, motivo per cui si era formato il silenzio assenso; inoltre, nessun riscontro era stato sull’istanza di autorizzazione paesaggistica, in violazione dell’art. 11, comma 5, d.P.R. n. 31/2017, ai sensi del quale il Comune deve trasmettere alla competente Soprintendenza l’istanza in esame entro il termine tassativo di venti giorni dalla sua ricezione e dell’art. 10 d.P.R. n. 31/2017, per cui il provvedimento conclusivo del procedimento autorizzatorio semplificato deve essere adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

La procedura semplificata per l'autorizzazione paesaggistica

Sulla questione, il TAR ha ricordato che ai sensi dell'art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio) “con regolamento …. sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni".

In tale prospettiva rilevano le disposizioni del d.P.R. n. 31/2017 recante “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, il quale, all'art. 11 (rubricato “semplificazioni procedimentali”) prevede che:

  • l’amministrazione procedente valuta la conformità dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, se presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento (comma 3);
  • l'amministrazione procedente richiede all'interessato, ove occorrano, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi (comma 5);
  • in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, l'amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, deve darne comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di quindici giorni all'interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Qualora, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente (comma 6).

Violazione degli obblighi di conclusione del procedimento

A fronte degli obblighi di natura procedimentale delineati dai commi 5 e 6, il Comune è invece rimasto inerte, non provvedendo a porre in essere alcuno degli atti delle suddette serie procedimentali.

L’ente locale ha quindi senz’altro violato l'obbligo generale di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso “che si muova, alternativamente, in una delle due direzioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 11 d. P. R. 31/2017 cit.”

Ne consegue che l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune, che, spiega il TAR, dovrà concludere invece il procedimento entro 60 giorni dalla notifica della sentenza e dell’accoglimento del ricorso.

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