Il Milleproroghe è legge: più tempo per la comunicazione delle opzioni

Spostata la scadenza per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito

di Redazione tecnica - 24/02/2023

La conferma era nell’aria e puntualmente è arrivato il via libera anche della Camera dei Deputati, che ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe) recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative".

Milleproroghe: ok alla legge di conversione

Si attende adesso soltanto la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, che è così articolato:

  • Articolo 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;
  • Articolo 1-bis. Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonché per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza;
  • Articolo 1-ter. Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione
  • Articolo 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno;
  • Articolo 2-bis. Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione;
  • Articolo 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria;
  • Articolo 3-bis. Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;
  • Articolo 3-ter. Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche;
  • Articolo 3-quater. Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
  • Articolo 3-quinquies. Rimodulazione dell’utilizzo delle risorse per credito d’imposta per investimenti in favore del settore turistico;
  • Articolo 4. Proroga di termini in materia di salute;
  • Articolo 4-bis. NADO Italia;
  • Articolo 4-ter. Proroga di termini in materia di personale sanitario;
  • Articolo 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito;
  • Articolo 6. Proroga di termini in materia di università e ricerca;
  • Articolo 7. Proroga di termini in materia di cultura;
  • Articolo 8. Proroga di termini in materia di giustizia;
  • Articolo 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • Articolo 9-bis. Proroga del termine per l’adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità;
  • Articolo 10. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • Articolo 10-bis. Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori;
  • Articolo 10-ter. Proroga dell’utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turisticoricreativo;
  • Articolo 10-quater. Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali;
  • Articolo 11. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)
  • Articolo 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy;
  • Articolo 12-bis. Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive;
  • Articolo 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  • Articolo 14. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa;
  • Articolo 15. Proroga di termini in materia di agricoltura;
  • Articolo 15-bis. Disposizioni in materia di accisa sulla birra;
  • Articolo 16. Proroga di termini in materia di sport;
  • Articolo 16-bis. Proroga dei termini per l’adeguamento delle regioni alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali;
  • Articolo 16-ter. Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di regioni e di enti locali;
  • Articolo 17. Proroga di termini in materia di editoria;
  • Articolo 17-bis. Proroga di disposizioni a sostegno del settore editoriale;
  • Articolo 18. Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina;
  • Articolo 19. Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell’ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell’Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania;
  • Articolo 20. Proroga di termini in materia di politiche per il mare;
  • Articolo 20-bis. Proroga dell’operatività del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate;
  • Articolo 21. Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza;
  • Articolo 22. Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19;
  • Articolo 22-bis. Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124
  • Articolo 22-ter. Proroga del termine di cui all’articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224;
  • Articolo 22-quater. Proroga in materia di Fondo nuove competenze;
  • Articolo 23. Disposizioni finanziarie.

Via libera alla proroga per la comunicazione della cessione del credito

Nonostante le nuove disposizioni introdotte con il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (cd. Decreto Cessioni) abbiano stoppato il ricorso alle opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio nel caso di interventi approvati dopo il 17 febbraio 2023, esso è ancora consentito per gli interventi relativi al 2022.

Non solo: con la conversione in legge del Decreto Milleproprooghe è stato concesso più tempo per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della scelta delle opzioni alternative all'utilizzo diretto dei crediti edilizi, ovvero del ricorso alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Nello specifico all'art. 3, comma 10-octies del Decreto Legge n. 198/2022 coordinato si prevede che, per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate non più entro il 16 marzo ma entro il 31 marzo 2023.

Spese relative a interventi su parti comuni: proroga della comunicazione

Altra proroga è quella prevista dal successivo comma 10-novies dell'art. 3, relativo alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali: anche in questo caso, la scadenza per la trasmissione dell’opzione al Fisco è posticipata dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.

 

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