Mini condono paesaggistico: gli effetti sul terzo condono edilizio

La depenalizzazione dei reati paesaggistici ai sensi della legge n. 308/2004 non è funzionale ad ottenere la sanatoria per nuove costruzioni in area vincolata

di Redazione tecnica - 12/11/2023

L’apposizione del vincolo paesaggistico sul territorio ha spesso complicato la vita a chi ha fatto richiesta di condono edilizio, soprattutto nel caso di istanze ai sensi della legge n. 326/2003 (c.d. “Terzo Condono Edilizio”), che ha decisamente ristretto l’ambito di applicazione della sanatoria in zona sottoposta a tutela.

Mini condono paesaggistico: quali effetti sulla sanatoria?

Sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, corrispondenti a opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria mentre per le altre tipologie di abusi interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive.

Questa impostazione è stata recepita anche dalla giurisprudenza penale, la quale ha affermato che il condono edilizio del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Norma che può diventare anche più stringente, come dimostrano gli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, ai quali fa riferimento la sentenza del TAR Lazio del 9 novembre 2023, n. 16634, a seguito del ricorso contro il rigetto di un’istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 e della L.R. Lazio n. 12/2004, la quale prevede appunto che “non sono comunque suscettibili di sanatoria … le opere di cui all’art. 2, comma 1, realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi ... anche se realizzate prima della apposizione del vincolo”. Nessuna deroga quindi, nemmeno per le opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo.

Estinzione reati paesaggistici: la legge n. 308/2004

La questione riguarda un immobile situato in zona vincolata e sul quale il ricorrente, oltre all’istanza di condono, ha presentato, in via cautelativa, una richiesta di nulla osta alla sanatoria all’Ente preposto al vincolo, che ha respinto l’istanza specificando che l'accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto, come previsto dall'art. 1, comma 37, è limitato alle sole sanzioni penali in quanto comporta l'estinzione del reato di cui all'art. 181 del D.lvo nr. 42/2004 e di ogni altro reato in materia paesaggistica [. . .] che pertanto, il suddetto parere anche se sussistente, non presenta alcun riferimento al condono edilizio".

Il riferimento è al mini condono paesaggistico sul condono edilizio, che, come spiega il TAR, comporta un altro effetto e che non riguarda la sanatoria in sé: i “procedimenti di condono edilizio ex Legge n. 326/2003 e di condono ambientale ex Legge n. 308/2004 sono del tutto autonomi, in quanto disciplinati da fonti normative distinte e governati da presupposti ed effetti tra loro eterogenei. Infatti il cosiddetto "mini-condono" paesaggistico di cui alla citata Legge n. 308/2004 ha effetti solo in ambito penale, estinguendo il reato ambientale, mentre non esplica effetti per quanto riguarda l'applicabilità al condono edilizio e alle relative sanzioni amministrative.

Il rigetto dell'istanza di accertamento di conformità paesaggistica e il rigetto del condono edilizio si presentano, quindi, anche in linea teorica, come separati, non incidendo la questione della fondatezza dell'istanza di accertamento di conformità paesaggistica (valida solo a fini penali), su quella del condono edilizio che, spiega il TAR, va valutata alla stregua del regime previsto dalle normative speciali per gli abusi commessi in aree vincolate.

Nuove costruzioni e vincolo paesaggistico: no al condono edilizio

In ogni caso, il condono era escluso proprio per la portata più restrittiva della disciplina del terzo condono rispetto a quella dettata dalla legge n. 47 del 1985.

In linea generale, l’art. 32 della legge n. 47 del 1985 prevede che “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo”.

Tuttavia, come noto, il comma 27 dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326) prevede espressamente che, “fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge n. 28 febbraio 1985, n. 47 …non sono comunque suscettibili di sanatoria”, tra le altre, le opere abusive “realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

È stata, pertanto, riconosciuta la possibilità di sanare, in virtù delle prescrizioni che disciplinano il c.d. terzo condono edilizio, le opere edilizie realizzate in epoca antecedente all’introduzione del vincolo; sempre, però, nel rispetto della prescrizione del citato art. 32 della legge n. 47 del 1985.

Sanatoria comunque preclusa nel Lazio, in quanto l’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12/2004 prevede che “non sono comunque suscettibili di sanatoria … le opere di cui all’art. 2, comma 1, realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi ... anche se realizzate prima della apposizione del vincolo”.

Considerato oltretutto che la domanda di sanatoria è stata presentata per “nuove costruzioni”, a prescindere dalle previsioni della L.R. 12/2004, le opere abusive fuoriescono dall’ambito applicativo del c.d. terzo condono del 2003: di conseguenza il rigetto è stato ritenuto illegittimo e il ricorso respinto.

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