Muro di recinzione: il confine tra pertinenza e nuova costruzione

Il Consiglio di stato ribadisce come il concetto di pertinenza urbanistica per la giurisprudenza amministrativa sia diverso da quello previsto dal codice civile

di Redazione tecnica - 31/05/2022

Il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto di quello utilizzato in ambito civilistico, e strutture classificate come pertinenze, realizzate in edilizia libera, in realtà necessitano del permesso di costruire.

Differenza tra pertinenze o nuove costruzioni, la sentenza del Consiglio di Stato

A spiegarlo ancora una volta è il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4181/2022, sul ricorso presentato contro l’ordine di demolizione ingiunto da un’amministrazione su una tettoia di circa 172 mq e un muro di recinzione lungo 50 metri.

Secondo i ricorrenti, i manufatti andavano considerati come pertinenze di un capannone per il quale era stata presentata un’istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985 (cd. "Primo Condono Edilizio"), che era stata avallata dal TAR in primo grado, mentre lo stesso tribunale amministrativo aveva escluso che essi fossero opere comprese nella domanda di sanatoria.

Nel giudicare il caso, il Consiglio ha appunto ricordato che il concetto di pertinenza urbanistica è diverso e più ristretto rispetto alla corrispondente nozione civilistica “e si identifica con il manufatto di modeste dimensioni, con funzioni soltanto accessorie dell'edificio principale, coessenziale quindi ad esso e privo di autonomo valore di mercato”.

La tettoia è una pertinenza o una nuova costruzione?

Ne consegue che la realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione ogni qual volta integri un manufatto “non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell'opera”.

Come ha sottolineato il Consiglio, si tratta di caratteristiche che corrispondono a quelle della struttura in questione, in quanto di rilevanti dimensioni e stabilmente ancorata al suolo, che non si presenta come amovibile e precaria essendo destinata a soddisfare esigenze non transitorie.

Il muro di recinzione nonè una pertinenza

Per quanto riguarda l’eventuale natura pertinenziale del muro, che esclude la necessità del previo conseguimento del permesso di costruire, può essere riconosciuta solo con riferimento alle recinzioni, definendo come tali opere aventi “caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà”.

La posizione è stata recentemente confermata rilevando che “la realizzazione di muri di cinta e/o contenimento di ragguardevoli dimensioni è soggetta al rilascio del permesso di costruire, inverandosi la nozione di nuova costruzione quante volte l'intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione.

Le caratteristiche costruttive e dimensionali del muro realizzato (50 metri di lunghezza per un’altezza compresa tra i 2 e i 4 metri), escludono che possa considerarsi una “mera delimitazione della proprietà” così come è evidente l’intervenuta trasformazione del territorio.

Onere probatorio è del responsabile dell'abuso

Infine, l’eventuale dimostrazione che le opere siano state realizzate in tempo per rientrare nei termini della sanatorta è un onere che ricade sul responsabile dell’abuso: “solo la deduzione, da parte di quest'ultimo, di concreti elementi - i quali non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni - trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione. Solo l'interessato infatti può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell'Amministrazione di negare la sanatoria dell'abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria”.

Il ricorso è stato quindi respinto: i manufatti realizzati non rispondono alla definizone di pertinenza urbanistica e necessitano di permesso di costruire, che il Comune non ha correttamente rilasciato perché le strutture non sono state oggetto di istanza di sanatoria e, peraltro, non è stato rovato che esse fossero conformi ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

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