Ordine di demolizione non eseguito: chi ne risponde?

Il TAR ricorda che le sanzioni non vanno indirizzate solo al responsabile dell’abuso, ma anche al proprietario del bene

di Redazione tecnica - 27/05/2022

Anche se non è direttamente responsabile di un abuso edilizio, fino a prova contraria il proprietario di un bene su cui è stato emesso un ordine di demolizione risponde anche delle sanzioni, qualora esso non sia ottemperato.

Mancata esecuzione ordine demolizione: le sanzioni previste

Si tratta di un orientamento giurisprudenziale consolidato, confermato ancora una volta dal TAR Lazio, sez. II-quater, con la sentenza n. 6538/2022 sul ricorso per l'annullamento di un’ordinanza comunale con cui è stata irrogata una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione.

Secondo il ricorrente, l’art. 31 del Testo Unico Edilizia non indicherebbe espressamente i destinatari della sanzione pecuniaria e dovrebbe perciò reputarsi indirizzato al solo “responsabile dell’abuso”, non anche al proprietario; di qui, l’illegittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria che non troverebbe applicazione nei confronti del “proprietario non responsabile dell’abuso che non abbia anche il possesso del bene, per poter procedere alla demolizione”.

Demolizione e applicazione sanzioni pecuniarie: la sentenza del TAR

Sul punto, il TAR ha quindi ricordato che, come confermato più volte dalla giurisprudenza amministrativa, gli ordini di demolizione di costruzioni abusive hanno carattere reale, per cui prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, e si applicano anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato.

Pertanto “la demolizione può essere ingiunta al proprietario non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio (che ricade sui soggetti di cui all’art. 29 dello stesso D.P.R. n. 380/2001), ma in ragione del suo rapporto materiale con la res che lo rende, agli occhi del legislatore, responsabile della eliminazione dell’abuso commesso da altri”.

Per quanto riguarda le conseguenze dell’inottemperanza all’ingiunzione demolitoria, la sanzione pecuniaria:

  • si applica anche al proprietario quando, avendo la disponibilità e il possesso del bene o avendoli successivamente acquisiti, non abbia provveduto alla demolizione;
  • non trova applicazione nei confronti del proprietario qualora, oltre a non essere il responsabile dell’abuso, non abbia il possesso del bene per poter procedere alla demolizione.

Ricade sul proprietario destinatario della misura sanzionatoria e non sull’amministrazione l’onere di allegare e provare l’esistenza di circostanze ostative alla demolizione, tra cui quella relativa all’asserita mancata disponibilità o mancato possesso del bene, trattandosi di un fatto impeditivo dell’integrazione della fattispecie sanzionatoria.

Il ricorso è stato quindi respinto: il Comune era legittimato all’irrogazione della sanzione pecuniaria anche al proprietario che non aveva dimostrato di non essere nella disponibilità del bene per ottemperare all’ordine di demolizione.

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