Ordine di demolizione e sanzione: il TAR sulle corrette tempistiche in caso di inottemperanza

Il TAR Lazio chiarisce le modalità di applicazione della sanzione prevista all'art. 31, comma 4-bis del DPR n. 380/2001 nel caso di inottemperanza alla ingiunzione a demolire

di Redazione tecnica - 23/04/2021

L'art. 31 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) definisce puntualmente gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, l'ordine di demolizione e la sanzione in caso di inottemperanza. Tutto (quasi) semplice nel caso in cui si parli della demolizione di un fabbricato in possesso di un unico proprietario. Cosa accade nel caso in cui il fabbricato è in comproprietà di due soggetti diversi e il Comune emette due ordinanze di demolizione con diversa data?

Ordine di demolizione e sanzione: nuova sentenza del TAR

A rispondere a questa domanda ci pensa (come sempre) la giustizia amministrativa e, in questo caso, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che con la sentenza n. 4305/2021 ci consente di approfondire l'argomento sanzione che segue ai 90 giorni intercorsi all'ordinanza di demolizione non ottemperata.

Nel caso di specie a proporre ricorso sono due privati avverso il provvedimento con il quale il Comune ha disposto una sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 (sanzione massima prevista all'art. 31, comma 4-bis del Testo Unico Edilizia), per non avere ottemperato all’ordine di demolizione n. 268 del 2019.

Speciale Testo Unico Edilizia

I fatti

Il caso di specie riguarda un fabbricato ad uso abitativo in comproprietà tra due soggetti per il quale era stata presentata istanza di condono edilizio, rigettata dal Comune che, dedotta la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, ha prima emesso ordinanza di demolizione e poi, accertatane l'inottemperanza nel termine di 90 giorni (come previsto dalla norma), ha emesso sanzione pecuniaria massima.

Ordinanza di demolizione e il decorso dei 90 giorni

Ma quando si parla di Testo Unico Edilizia bisogna fare sempre molta attenzione. Nel caso di specie, infatti, secondo i ricorrenti l’accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione sarebbe intervenuto prima del decorso del termine di 90 giorni, che la legge assegna ai fini della esecuzione. I ricorrenti sostengono di avere rimosso l’abuso entro tale termine e rilevano l’illegittimità di un provvedimento sanzionatorio sopraggiunto prima dell’esaurimento del termine di legge.

Come confermato dagli atti in causa, il Comune ha confermato che la notifica dell’ordine di demolizione si è perfezionata in data 14 ottobre 2019 per un comproprietario e in data 13 novembre 2019 per l’altro.

Il sopralluogo dall'ordine di demolizione

Ma il sopralluogo dal quale si è originato l’atto sanzionatorio risale al 21 gennaio 2020, quando i 90 giorni erano decorsi per uno soltanto dei destinatari dell’ordine di demolizione.

Poiché l’inottemperanza all’ordine comporta l’applicazione di un meccanismo sanzionatorio per tutti i proprietari, è pacifico che esso possa intervenire solo se il termine di legge è interamente decorso per tutti questi ultimi, atteso che, diversamente, sarebbe soggetto a sanzione anche colui che è ancora in termini per adempiere.

La giurisprudenza ha infatti già chiarito che l’ordine di demolizione notificato ad alcuni dei comproprietari soltanto non è illegittimo, ma inefficace verso il comproprietario che non ne sia stato destinatario. Qualora la notifica, come nel caso di specie, sia intervenuta, è logica conseguenza di ciò che il termine debba decorrere da tale data, posto che ciascuno dei comproprietari deve essere posto nella condizione di adempiervi.

Posto che, per uno dei ricorrenti, il termine di 90 giorni non era decorso, l’atto impugnato è illegittimo e va annullato.

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