Ordine sospensione lavori: efficacia a termine

L’ordine di sospensione lavori ha una durata ben limitata nel tempo. Il TAR Lazio ne spiega il perché

di Redazione tecnica - 23/12/2021

Lavori edilizi e ordine di sospensione delle attività: tale provvedimento ha un limite temporale ben definito, oltre il quale perde la sua efficacia.

Ordine sospensione lavori: efficacia del provvedimento

Lo spiega bene il Tar Lazio, sez. II bis, con la sentenza n. 12482/2021, inerente il ricorso presentato proprio contro una determinazione dirigenziale con cui un’Amministrazione comunale ha disposto l’immediata sospensione di ogni attività urbanistico-edilizia, inerente alcuni interventi eseguiti in zona classificata come “Città Storica, Zona Omogenea A”. I lavori consistevano nell’ampliamento e nella diversa distribuzione degli spazi interni di un appartamento: in particolare era stata annessa la superficie del sottotetto sovrastante ed era stato effettuato un cambio di destinazione d’uso in assenza di permesso di costruire.

Secondo i proprietari, tali lavori sarebbero stati legittimi alla luce della nozione di superficie lorda fornita dal Piano Regolatore Generale vigente; inoltre il cambio d’uso del sottotetto sarebbe stato irrilevante perché in esso erano già presenti arredo, impianto elettrico e di condizionamento.

Efficacia ordine sospensione lavori: la sentenza del TAR

Il ricorso è stato però giudicato inammissibile, perché presentato oltre i termini di efficacia dell’ordinanza di sospensione e quindi per carenza di motivazione ed interesse a ricorrere.

Il giudice infatti ha osservato che l'efficacia delle ordinanze di sospensione di lavori edilizi è temporalmente limitata: per legge gli effetti del provvedimento terminano decorsi 45 giorni dalla sua notifica, sia nel caso che ad esso segua il provvedimento definitivo di demolizione, sia che esso non venga adottato.

Il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all'Autorità comunale dall'art. 27 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico per l’Edilizia), ha infatti natura cautelare: esso è teso ad evitare che la prosecuzione dei lavori, che si ritiene siano stati realizzati abusivamente, determini un aggravio del danno urbanistico. Allo stesso tempo, la natura interinale e provvisoria del provvedimento è volta ad evitare che il destinatario possa essere esposto sine die all'incertezza circa la sussistenza del proprio jus aedificandi.

Di conseguenza, allo spirare del termine di 45 giorni dalla sua notifica, l'ordine di sospensione perde ogni efficacia, trattandosi di un provvedimento eccezionale, strettamente limitato nel tempo, avente il solo scopo cautelare di impedire il procedere della costruzione e di consentire alla Pubblica amministrazione di potere decidere la misura sanzionatoria entro tale termine.

Dato che il ricorso è stato proposto ben oltre il termine dell’efficacia del provvedimento di sospensione, esso è stato considerato inammissibile proprio perché rivolto a un provvedimento non più attivo e, come tale, non idoneo a determinare, alcuna lesione attuale e concreta della posizione giuridica di cui parte ricorrente è titolare.

Di conseguenza, tutte le deduzioni svolte da parte ricorrente in ordine alla legittimità delle opere realizzate non sono state giudicate perché non suscettibili a verifica da parte del giudice.

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