Parco Agrisolare: in Gazzetta Ufficiale il Decreto con i nuovi fondi

A breve il bando con circa 1 miliardo di euro destinati ad imprese operanti nel settore agricolo per l'installazione di impianti fotovoltaici e la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture

di Redazione tecnica - 05/07/2023

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2023, n. 152, il Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 19 aprile 2023, recante “Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, che fornisce le direttive per l’attuazione della misura tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Parco Agrisolare: in Gazzetta il Decreto del MASAF

Come disposto dal Decreto, verranno selezionati e finanziati progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.

Insieme a questa attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione:

  • a) rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti, con procedure svolte unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  • b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti, corredato dalla relazione tecnica di un professionista che dovrà giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
  • c) realizzazione di un sistema di aerazione realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

I fondi disponibili ammontano a 1,5 miliardi di euro dal 2022 al 2026, a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. per cui risultano risorse residue pari a quasi 1 miliardo di euro.

Esse saranno così suddivise:

  • alle imprese del settore della produzione agricola primaria, per una quota pari a 693.031.470,19 euro;
  • alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, per un importo pari a 150 milioni di euro;
  • alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per un importo pari a 75 milioni di euro;
  • alle imprese del settore della produzione agricola primaria, per un importo pari a 75 milioni di euro.

Almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni del Centro-Sud.

Soggetti beneficiari della misura

Possono richiedere i contributi:

  • a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso di prossima pubblicazione;
  • c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del c.c.e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
  • d) i soggetti precedenti costituiti in forma aggregata come associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00. Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000 nell’anno precedente la richiesta.

L’entità del finanziamento concesso è stabilita nelle Tabelle contenute nell’Allegato A del Decreto.

Parco Agrisolare: interventi e spese ammissibili

Gli interventi ammissibili devono essere realizzati sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, prevedendo l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

Congiuntamente possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  • a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti;
  • b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  • c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

  • per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
    • acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
    • sistemi di accumulo;
    • fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
    • costi di connessione alla rete.

Le spese sono ammesse fino a un limite massimo di euro 1.500/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo.

In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere 100mila euro. Se vengono installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta ancheuna spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a 30mila euro.

  • per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
    • demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.

Per tutti gli interventi sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

Non sono invece ammissibili le seguenti spese:

  • servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
  • acquisto di beni usati;
  • acquisto di beni in leasing;
  • acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  • acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  • lavori in economia;
  • pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  • prestazioni gestionali;
  • acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
  • spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’articolo 2359 del Codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza
  • pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

Nel Decreto si specifica anche che è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto/eternit, purché appartenenti allo stesso fabbricato. È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

Concessione dei contributi

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario, così come le spese sono tutte ammissibili a partire dal momento di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.

Dopo l’approvazione della domanda, il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro 30 giorni naturali e consecutivi con erogazione del contributo tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.

L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del Soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un anticipo fino al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari o da primarie imprese assicurative.

Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e rendicontati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi alla concessione del contributo.

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