Pergola in zona vincolata: ci vuole il permesso di costruire

La Corte di Cassazione conferma che queste strutture rientrano in edilizia libera solo se rimovibili e soddisfano esigenze temporanee

di Redazione tecnica - 23/04/2022

Perché non configuri un abuso edilizio, una pergola in zona vincolata deve rispondere a parametri ben precisi, che non dipendono dai materiali utilizzati per la sua realizzazione, ma dalla natura temporanea o meno della struttura. Lo ricorda nuovamente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15223/2022, confermando la violazione del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in cui erano incorsi i proprietari di un pergolato.

Realizzazione pergolato: edilizia libera o nuova costruzione?

Secondo i ricorrenti, si trattava semplicemente di una struttura aperta sui lati esterni con funzione di riparo, leggera e facilmente amovibile, tale da realizzare un'ombreggiatura di modeste dimensioni, per cui in ogni caso poteva essere applicata la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Nel valutare il caso, gli ermellini hanno ricordato il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale un'opera può definirsi un pergolato quando si tratti di un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dall'assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare: in altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti.

Lo stesso legislatore, del resto, nell'individuare gli interventi edilizi liberamente eseguibili senza permesso di costruire, descrive i pergolati come «strutture di limitate dimensioni e non stabilmente infisse al suolo» (D.M. 02/03/2018, Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222).

Per quanto riguarda la natura precaria dell'opera edilizia, la Corte spiega che essa non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per la sua realizzazione, tanto meno dalla sua facile amovibilità; quel che conta è la oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l'opera è destinata a soddisfare.La natura oggettivamente temporanea e contingente delle esigenze da soddisfare è richiamata anche dall'art. 6, comma 1, lett. e-bis, del d.P.R. 380/2001, per individuare le opere che possono essere liberamente eseguite

Da questo punto di vista, la norma definisce chiaramente gli interventi di "nuova costruzione", per i quali è necessario il permesso di costruire o altro titolo equipollente (artt. 10, comma 1, lett. a, e 23, comma 1, lett. b, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), individuando, tra gli altri, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, "che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" (art. 3, comma 1, lett. e.5, TUE). 

Considerato che la pergola in questione, una struttura metallica per tettoia, poggiante su quattro assi metallici di cui due bullonati su pavimento in cemento, era costruita per soddisfare esigenze non provvisorie, essa era soggetta a permesso di costruire e quindi era abusiva.

Non punibilità dei reati edilizi

In ordine alla non punibilità dei reati, la Corte ha ribadito che ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione.

Assumono rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'Amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento. Dato che in questo caso è stata rilevata la presenza di plurime violazioni urbanistiche, sismiche e in materia paesaggistica, la causa di non punibilità non è in questo caso applicabile.

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