Pergotenda ed Edilizia libera: interviene il Consiglio di Stato

Consiglio di Stato: "La qualificabilità dell’intervento in termini di pergotenda, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale, esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio"

di Redazione tecnica - 07/05/2021

Pergotenda in edilizia libera si o no? Se si potesse rispondere in maniera univoca, probabilmente i tribunali italiani si potrebbero occupare d'altro. Purtroppo, però, come spesso accade quando si parla di edilizia e di DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), le definizioni comprendono una moltitudine di complessità tali da dover sempre valutare caso per caso.

Pergotenda ed Edilizia libera: nuova sentenza del Consiglio di Stato

Ed un nuovo caso è stato sottoposto ai giudici del Consiglio di Stato tramite un ricorso per l'annullamento di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che a sua volta aveva confermato l'ordine di demolizione di 3 pergotende in quanto realizzate in assenza di autorizzazione, con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 15.000,00.

Anche in questo caso, il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 3, 10 e 33 del Testo Unico Edilizia, dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, dell’art. 16 della Legge Regionale n. 15/2008 (siamo nella Regione Lazio), e dell'allegato 1, voce 50, del D.M. 2 marzo 2018 con il quale è stato approvato il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.

Al ricorso il Consiglio di Stato ha risposto con la sentenza n. 3393/2021 che ci consente di approfondire (nuovamente) l'argomento.

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La sentenza del Consiglio di Stato 7 maggio 2018, n. 2715

Prima di entrare nel dettaglio del nuovo intervento del Consiglio di Stato è opportuno fare un passo indietro nel tempo e precisamente al 7 maggio 2018, quando i giudici di Palazzo Spada intervenuti su un caso analogo hanno risposto con la sentenza n. 2715/2018 con la quale hanno definito una prassi che dovrebbe ormai essere pacifica. Nel caso l'amministrazione voglia emettere un'ordinanza di demolizione su un manufatto definito "pergotenda" ha sempre l'onere di "motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera”.

Il nuovo caso

Nel nuovo caso sottoposto al Consiglio di Stato, il TAR confermando quanto stabilito dall'amministrazione aveva fondato il rigetto del ricorso sul fatto che le pergotende situate sui terrazzi dell’abitazione in questione, in quanto coperte e tamponate, nonché ancorate al fabbricato con strutture in ferro bloccate a terra, avrebbero creato nuovi ambienti di permanente utilizzo, con conseguente incremento di superficie e volumetria nonché modifica di sagoma e prospetto dell’edificio di particolare pregio storico-artistico.

La consistenza delle opere e la nozione di pergotenda

Già in primo grado il TAR aveva rilevato la consistenza delle opere mediante report fotografico e una perizia in cui, conformemente a quanto scritto nell'ordine di demolizione, si parlava di pergotende, una su telaio in metallo preesistente ancorato al muro ed al balcone ed una non fissata al pavimento, ed un’altra non fissata alla pavimentazione.

La nozione di pergotenda è stata di recente ulteriormente precisata nella sentenza del Consiglio di Stato 28/01/2021 n. 840, in cui sono individuati quali “nuove costruzioni” i manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, purché siano dotati di una propria autonomia funzionale.

La pergotenda può essere distinta dai gazebo, dai pergolati e dalle tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati come tali aventi carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non mutano il preesistente utilizzo esterno dei luoghi al fine di valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.

Inoltre, la Circolare n. 19137 del 09.03.2012 cit. del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici di Roma Capitale, al punto 3.2 stabilisce che: “l’attività edilizia totalmente libera trova la sua disciplina nell’art. 6, comma 1, del T.U.E. e riguarda interventi non subordinati ad alcun titolo abilitativo. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, le opere di seguito individuate: (…) f) strutture semplici, quali gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa”, nonché “tende autoportanti, tende in aggetto, ombrelloni, pedane, fioriere al servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione, ubicate su suolo pubblico, ferma restando l’acquisizione della specifica autorizzazione amministrativa secondo quanto previsto dalle deliberazioni di Roma Capitale in materia di occupazione di suolo pubblico e naturalmente esclusa la loro chiusura sui muri perimetrati”.

La stessa sentenza n. 840/2021 del Consiglio di Stato ha ritenuto che l’elenco posto a titolo esemplificativo dalla predetta circolare deve infatti ritenersi esteso anche ai manufatti tipo pergotende e che la qualificabilità dell’intervento in termini di “pergotenda”, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio.

La qualifica del manufatto

Nel caso di specie, come si evince dalla perizia, dalle fotografie e soprattutto dallo stesso provvedimento impugnato, risulta che non vi sono state tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, né è stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume, anche considerato che l’unica struttura portante di una delle pergotende, individuata come ancorata stabilmente alla muratura perimetrale dell’unità abitativa, era stata espressamente dichiarata dallo stesso provvedimento come preesistente.

Oltretutto, la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende.

Non essendovi dunque uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Nessuna ristrutturazione edilizia

Allo stesso modo, deve escludersi che si sia realizzata una ristrutturazione edilizia in senso tecnico, dato che l'art. 3, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001, riconduce tale tipologia di intervento edilizio agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.

Le opere in questione, dunque, non necessitavano di alcuna autorizzazione a costruire, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati. Il ricorso è stato, dunque, accolto.

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