Pergotenda: il TAR ribadisce che è intervento di edilizia libera

Il tribunale amministrativo ricorda che la facile amovibilità della struttura e le sue dimensioni non danno vita a un organismo edilizio che necessita di permesso di costruire

di Redazione tecnica - 23/09/2022

La pergotenda rappresenta in edilizia, o meglio, nei ricorsi amministrativi a tema abusi edilizi, uno degli argomenti più dibattuti, perché definirne le caratteristiche non è sempre facile. Se in alcuni casi che si tratti di un intervento in edilizia libera è chiaro, in altri i contorni sono più sfumati.

Installazione di una pergotenda: la sentenza del TAR

Non c'è stato dubbio alcuno però nel caso affrontato dal Tar Lombardia con la sentenza n. 1963/2022, a seguito del ricorso con cui un Ente universitario ha richiesto l'annullamento della concessione di suolo pubblico a un locale, che aveva installato una pergotenda nelle immediate vicinanze di un edificio di sua proprietà.

Quest’ultimo ha lamentato la costruzione di una struttura di rilevante impatto e superficie, in violazione del regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche. Il Comune ha anche concesso l’installazione di una pedana mobile, di una tenda ombrasole (la pergotenda, appunto) e di tende solari tradizionali, creando un’area attrezzata con opere precarie e facilmente amovibili.

Secondo la parte ricorrente invece, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), considerate le dimensioni della struttura, essa sarebbe stata soggetta a rilascio di permesso di costruire e quindi era stata installata abusivamente.

Le strutture edilizie leggere

Per spiegare bene i contorni entro cui si muove la vicenda, occorre ribadire la differenza tra le cd “strutture edilizie leggere”, quali pergolati, pergotende, tettoie, verande e gazebo, contenute entro l'allegato A all'intesa 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo (Gazzetta Ufficiale 16/11/2016, n. 268) e nel  glossario per l'edilizia libera allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018.

  • pergotenda: si tratta di un arredo esterno di modeste dimensioni che non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile;
  • pergolato: la struttura, aperta su almeno tre lati e nella parte superiore, viene realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, e non stabilmente infisso al suolo. È composta da un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più  file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Attenzione però: se il pergolato viene coperto, nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile, esso viene classificato dal punto di vista edilizio come una tettoia;
  • tettoia: si tratta di una struttura aperta su tre lati che integra la struttura principale. Può essere utilizzata come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile oltre ad avere una maggiore consistenza e impatto visivo. L'allegato A all'intesa 20/10/2016 la definisce come "Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali";
  • veranda: la struttura è caratterizzata da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. In particolare è definita nell’allegato A all'intesa 20/10/2016 come "Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili";
  • gazebo: in questo caso su tratta di una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, composta da una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, a volte chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Utilizzato spesso per eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, il gazebo in questi casi è considerato come una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.

Per identificare correttamente la tipologia di struttura e il titolo abilitativo richiesto (o meno), è quindi necessario considerare:

  • le dimensioni struttura;
  • la funzionalità;
  • la natura dei materiali utilizzati;
  • l'amovibilità della struttura.

La pergotenda, come più volte specificato dalla giustizia amministrativa, rientra in edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 e si può identificare come tale quando l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda”.

La pergotenda come intervento di edilizia libera

Tornando al caso in esame, il Collegio ha rilevato che gli elementi posti a copertura e a parziale chiusura perimetrale dell’area non erano stabili e permanenti, trattandosi di opere (pedana mobile, tenda ombrasole retrattile e paraventi apribili), con funzione accessoria e di arredo dello spazio esterno, oltre ad essere precarie, in quanto facilmente amovibili.

Dato che la struttura non configurava stabilmente uno spazio chiuso, il suo insieme non era qualificabile come organismo edilizio che ha creato nuovo volume o superficie, motivo per cui il ricorso è stato respinto: il suolo pubblico era stato concesso legittimamente e la struttura costituiva una pergotenda assentita in regime di edilizia libera.

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