Il permesso di costruire: decadenza non significa illegittimità

La decadenza di un titolo abilitativo edilizio ne decreta l'illegittimità? Ecco il parere del Consiglio di Stato

di Redazione tecnica - 27/10/2021

Permesso di costruire e SCIA: la decadenza dei titoli abilitativi ne decreta l'illegittimità? Lo spiega bene una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 6910/2021, a seguito del ricorso presentato in appello per la riforma della sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, n. 426/2013.

Permesso di costruire: si può chiedere annullamento? Cosa ne pensa il Consiglio di Stato

Nel caso in esame, il TAR aveva respinto il ricorso contro il permesso di costruire rilasciato dall’Amministrazione Comunale e contro una DIA relativa ad una variante. Secondo l’appellante tali provvedimenti riguardavano un intervento di ristrutturazione, non permesso nella zona in questione (un quartiere storico in fase di riqualificazione urbanistica), piuttosto che di restauro e risanamento edilizio. Inoltre i giudici di primo grado avevano anche dichiarato inammissibile l’impugnazione della denuncia di inizio attività, essendo un atto privato.

Decadenza permesso di costruire: le condizioni secondo il Consiglio di Stato

Nell’analizzare il ricorso, il Consiglio di Stato ha per prima cosa ribadito, in relazione a una presunta decadenza del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, che l’eventuale superamento dei termini assegnati per iniziare i lavori è causa di decadenza del permesso di costruire, non di illegittimità.

Ricordiamo che l'art. 15 prevede che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Per altro, la domanda di decadenza del permesso di costruire presentata dall’appellante è stata veicolata in violazione del disposto di cui all’art. 104, comma 1, del codice del processo amministrativo: si tratta di una domanda nuova, considerato che in primo grado l’interessata aveva chiesto l’annullamento del titolo edilizio e non la sua decadenza.

Si può impugnare il rilascio di una SCIA?

Un'altra questione interessante affrontata nella sentenza è la possibilità di potere impugnare o meno una SCIA o una DIA: i giudici hanno a tal proposito richiamato l’art. 6 del decreto-legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, che ha aggiunto il comma 6-ter all’art. 19 della legge n. 241/1990: «La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

Ciò significa che l’interessato leso dagli effetti della denuncia d’inizio attività può utilizzare soltanto l’azione avverso il silenzio, senza che possano residuare ulteriori tipologie di azioni.

In sostanza, l’appello è stato respinto in ogni sua parte, confermando il giudizio di primo grado: una SCIA che decade per scadenza dei termini non è illegittima, così come una parte lesa non può impugnare il titolo abilitativo, se non esclusivamente in caso di silenzio inerzia.

 

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