Permesso di costruire: occhio alla scadenza per la richiesta di proroga

Il TAR Liguria si esprime sull'efficacia temporale, la decadenza del permesso di costruire e le possibilità di proroga previste dal d.P.R. n. 380/2001

di Redazione tecnica - 28/11/2022

Entro quando si può richiedere la proroga di un permesso di costruire? La risposta dovrebbe fornirla direttamente l'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) i cui contenuti sono stati modificati dall'art. 17, comma 1, lettera f), della Legge n. 164/2014 e poi dall'art. 7-bis, comma 1, legge n. 91 del 2022.

Efficacia e proroga del permesso di costruire: interviene il TAR

A chiarire meglio la questione ci pensa il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria con la sentenza 10 novembre 2022, n. 943 resa in riferimento ad un ricorso presentato per l'annullamento del provvedimento di diniego di sanatoria edilizia e parziale variante, nonché del provvedimento portante diniego di proroga del termine per l'ultimazione lavori del permesso di costruire.

Relativamente a quest'ultimo, il TAR ha ricordato che l'art. 15 del Testo Unico Edilizia, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che "Decorsi tali termini [di inizio e di ultimazione dei lavori] il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga”.

Nel caso di specie, la proroga è stata richiesta con istanza successiva alla scadenza del titolo sicché il diniego era atto dovuto e vincolato, e consente di superare - ex art. 21-octies comma 2 L. n. 241/1990 - l’omissione del preavviso di rigetto.

Secondo il TAR il ricorrente non può addurre a scusante il “factum principis” costituito da una ordinanza di sospensione lavori, sia perché essa è intervenuta a ridosso del termine di scadenza del titolo, sia, soprattutto, perché essa è stata emessa per la accertata realizzazione di una serie di opere in difformità dai titoli, difformità che sono sicuramente riconducibili alla responsabilità del ricorrente (tant’è che essa ha proposto istanza di sanatoria), non già dell’amministrazione.

In sostanza, anche a mente dell’art. 15 comma 2-bis D.P.R. n. 380/2001 (comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. f, n. 2, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), il ricorrente non ha provato che l’iniziativa dell’amministrazione (l’aver sospeso i lavori) si sia rivelata “infondata”.

Il diniego di sanatoria

Relativamente al provvedimento di diniego di sanatoria edilizia, il TAR fa notare che lo stesso è stato preceduto dal rituale preavviso di rigetto che elenca, in nove punti, la documentazione mancante.

In questo caso, considerato che la carenza istruttoria è imputabile all’istante che non ha provato di aver prodotto tutta la documentazione analiticamente richiesta nel termine assegnato, secondo il TAR non sussisterebbero i presupposti per dolersi della conclusione (negativa) del procedimento, che, per l’amministrazione, costituisce attività doverosa.

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