PNRR e incarichi nella PA: i professionisti potranno rimanere iscritti alle Casse Private

La deroga è stata inserita con il comma 7-ter dell'art. 31 del D.L. n. 152/21, convertito in legge n. 233/2021

di Redazione tecnica - 08/01/2022

PNRR e incarichi a tempo determinato presso la Pubblica Amministrazione: il Governo dice sì ai professionisti e mantiene attiva l’iscrizione a Inarcassa o ad altre casse private.

PNRR e incarichi a professionisti: nessuna cancellazione da albi e ordini

Arriva così la deroga al divieto di “revolving doors”, previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001: esso stabilisce che i dipendenti della Pubblica Amministrazione, per 3 anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non possano collaborare con i privati nei confronti dei quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della PA.

Questo avrebbe significato che i professionisti assunti a trempo determinato presso la PA per l’attuazione del PNRR non avrebbero poturo riprendere immediatamente a pieno titolo l’attività professionale una volta terminato l’incarico.

Con la conversione in legge n. 233/2021 è stato invece modificato il comma 7-ter dell’art. 31 del D.L. n. 152/2021 (Decreto PNRR): esso stabiliva che “Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio”.

A questo capoverso è stato infatti aggiunto il periodo “Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all’articolo 53, comma 16 -ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Incarichi presso PA per attuazione PNRR: deroghe per professionisti

Questo significa che i professionisti con incarichi a tempo determinato presso la PA per l’attuazione del PNRR:

  • non dovranno cancellarsi dall’Albo, Collegio o Ordine professionale di appartenenza;
  • non avranno addebitati oneri per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati presso la PA;
  • potranno appunto restare iscritti a Casse Previdenziali;
  • potranno collaborare subito con le società nei confronti delle quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della PA.

La deroga è finalizzata a incentivare l’adesione dei professionisti all’attuazione del PNRR che invece, in presenza di vincoli, avrebbero potuto ritenere poco vantaggioso un incarico a tempo determinato e la preclusione di altre opportunità di lavoro.

Contrasto con lo statuto Inarcassa

Questa disposizione era stata comunque contestata da Inarcassa, che ne aveva sottolineato il contrasto con quanto previsto dallo Statuto, ossia che “Architetti e ingegneri assunti con contratto di lavoro dipendente (anche a tempo determinato) sono esclusi dall’iscrizione a Inarcassa e versano i contributi ad altre forme di previdenza obbligatoria”.

Sul punto era stato avviato anche un confronto con il Governo: alla fine ha prevalso la volontà di accelerare l'attuazione del PNRR, motivando il più possibile i professionisti alla partecipazione agli interventi.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati