Portale Nazionale Prestazione Energetica Edifici: definite modalità operative e banche dati

In un Decreto del Ministero della Transizione Ecologica le specifiche funzionali all'erogazione dei servizi e alla gestione delle informazioni

di Redazione tecnica - 28/09/2022

È stato pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) il DM del 4 agosto 2022, n. 304, con cui sono state definite le modalità di funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (PNPE), sia in termini di erogazione dei servizi che di gestione dei flussi informativi.

Portale Nazionale Prestazione Energetica Edifici: il decreto del MITE

Il Portale rappresenta uno degli obiettivi necessari al raggiungimento della missione 2, componente 3-4, riforma 1.1 del PNRR con scadenza 30 giugno 2022. Il Progetto di sviluppo del Portale è stato elaborato da un gruppo di lavoro del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica (DUEE) di ENEA e riguarda la realizzazione di una piattaforma informatica, detta appunto Portale Nazionale sulla Prestazione Energetica degli Edifici, basata su una serie di moduli funzionali, molteplici database distribuiti e un ambiente centralizzato ENEA.

Nel decreto ministeriale, oltre a essere definite le modalità di funzionamento del Portale, sono state individuate le modalità di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni coinvolte, in modo da garantire che l’acquisizione dei dati presenti nelle banche dati, compresi i dati organizzati nei catasti regionali, alimentino il Portale mediante il ricorso a meccanismi di interoperabilità tra i sistemi. Tutte le modalità di funzionamento, di costituzione della banca dati, le funzionalità e i servizi erogati, differenziati per tipologia di soggetto destinatario, sono disciplinati nell’Allegato 1 del Decreto. Tra questi sono specificati i servizi minimi che il Portale deve garantire agli utenti.

Le banche dati che alimentano il PNPE

Nel Portale confluiscono le informazioni contenute nelle banche dati di cui all’articolo 4-quater, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e, in particolare, quelle presenti:

  • a) nel catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui all’articolo 6, comma 12, lettera d), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero del Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE), ivi comprese le informazioni sugli impianti termici;
  • b) nella banca dati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2018, recante “Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili”;
  • c) nel database “Progetto Patrimonio della PA”, ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
  • d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativamente alle sole 5 informazioni di spesa per i consumi energetici, di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 14, commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  • e) nel Sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e relative alle utenze intestate agli utenti privati e alle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, confluiscono nel Portale le informazioni contenute:

  • a) negli archivi catastali gestiti dall’Agenzia delle entrate;
  • b) nella banca dati “IPER” dell’Agenzia del demanio per il rilevamento della performance delle pubbliche amministrazioni;
  • c) nelle banche dati gestite da ENEA relative agli interventi di riqualificazione degli edifici incentivati tramite le detrazioni fiscali, qualora non ancora implementate nei database di cui alla lettera b), del comma 1 del presente articolo;
  • d) nelle banche dati Istat relativamente alle informazioni riportate all’articolo 3, comma 4;
  • e) nei contratti EPC per gli edifici della pubblica amministrazione, per i quali il Portale tiene apposito registro, secondo quanto previsto dai paragrafi 1 e 2 dell’Allegato 1;
  • f) nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate per:
    • 1) gli interventi di cui all’articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
    • 2) gli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4, dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    • 3) gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    • 4) gli interventi di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
    • 5) gli interventi di cui all’articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    • 6) gli interventi di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
  • g) nella banca dati gestita dal Ministero dell’istruzione di cui all’articolo 1, comma 136, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e relative all’edilizia scolastica.

Il portale inoltre interagisce con banche dati di interesse nazionale quali:

  • a) l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per le verifiche relative alle informazioni dei soggetti che si autenticano;
  • b) il Repertorio Nazionale dei dati Territoriali;
  • c) l’Anagrafe Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane per le verifiche relative agli indirizzi e ai numeri civici come fonte primaria e standardizzata

Infine, in riferimento al servizio selezionato sul Portale, confluiscono le seguenti informazioni:

  • Servizio - Sportello unico informazioni: certificatori energetici abilitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75;
  • b) Servizio - consistenza edifici e unità immobiliari: superficie, volume, numero di vani, anno di costruzione, categoria castale;
  • c) Servizio - caratteristiche energetiche per edificio e unità immobiliari: classe APE, consumi annui per vettore energetico, potenza in prelievo, superficie disperdente opaca e trasparente, trasmittanze delle superfici opache e trasparenti, tipologie di impianto di riscaldamento, ACS, condizionamento, produzione di energia elettrica, colonnine di ricariche, nonché relative potenze 6 e rendimenti;
  • d) Servizio - registro interventi di manutenzione: elemento edilizio, anno di realizzazione dell’intervento, incentivo percepito per l’intervento;
  • e) Servizio - valutazione del potenziale di risparmio: elenco interventi, costi di realizzazione, risparmi attesi;
  • f) Altre informazioni generali Istat: codice comunale, sezione di censimento, popolazione residente, aree montane, zone climatiche, zone di rischio sismico, rischio idrogeologico, consumi idrici.

Qualora si renda necessario, ENEA può richiedere, previa approvazione del MITE e accordo con i soggetti interessati, l’accesso anche ad altre banche dati. Per ciascun provider di informazioni è prevista la sottoscrizione di un protocollo di intesa con ENEA utile a garantire il flusso di informazioni.

 

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